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IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

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VOLEVO SAPERE SE CON LA NUOVA FINANZIARIA DEVO CONTINUARE A PAGARE LE RATE PER LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEL TERRENO OPERATA QUALCHE ANNO FA NON RIESCO A TROVARE NULLA AL RIGUARDO!!!ORIGINARIAMENTE LA LEGGE PER TALE PRASSI ERA LA N. 448/01 MODIFICATA DALLA VARIE FINANZIARIE FINO AL 2005...MA ORA???? GRAZIE A CHI SAPRA' DARMI UN MINIMO DI INFO AL RIGUARDO!!!
 
Se ti riferisci all'art. 11-quaterdecies, comma 4 del D.L. 203/2005 con il quale è stata prevista la riapertura dei termini della rivaltazione con riferimento alle aree possedute alla data del 1.1.2005, nella stessa è stata concessa la riapertura dei termini di pagamento dell'imposta sostitutiva (nonchè redazione della perizia giurata) entro il 30.06.2006 se effettuato in un'unica rata altrimenti era possibile effetture il pagamento anche in tre rate annuali di pari importo, aumentate degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 30.06.2006 (I rata) 30.06.2007 (II rata) e 30.06.2008 (III rata).

Quindi se rientri in questa fattispecie il pagamento della terza rata deve essere eseguito entro il 30.06.2008

Emilia
 
grazie emilia!!!!si alla fine mi serviva sapere effettivamente entro quando era previsto ilpagamento dell'ultima rata....
 
Riferimento: Re: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

Se ti riferisci all'art. 11-quaterdecies, comma 4 del D.L. 203/2005 con il quale è stata prevista la riapertura dei termini della rivaltazione con riferimento alle aree possedute alla data del 1.1.2005, nella stessa è stata concessa la riapertura dei termini di pagamento dell'imposta sostitutiva (nonchè redazione della perizia giurata) entro il 30.06.2006 se effettuato in un'unica rata altrimenti era possibile effetture il pagamento anche in tre rate annuali di pari importo, aumentate degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 30.06.2006 (I rata) 30.06.2007 (II rata) e 30.06.2008 (III rata).

Quindi se rientri in questa fattispecie il pagamento della terza rata deve essere eseguito entro il 30.06.2008

Emilia


Salve,
qualcuno mi sa dire se la seconda rata va pagata entro il 18 Giugno oppure entro il 30 ?
Gli interessi del 3% vanno sommati all'importo della rata o tenuti distinti nella delega F24 (con quale codice) ?
Che codice tributo devo utilizzare per la rata ? lo stesso dell'anno scorso (8056) ma con anno 2007 ?
Grazie mille
 
Ultima modifica:
Riferimento: Re: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

Originalmente inviato da Emilia
Se ti riferisci all'art. 11-quaterdecies, comma 4 del D.L. 203/2005 con il quale è stata prevista la riapertura dei termini della rivaltazione con riferimento alle aree possedute alla data del 1.1.2005, nella stessa è stata concessa la riapertura dei termini di pagamento dell'imposta sostitutiva (nonchè redazione della perizia giurata) entro il 30.06.2006 se effettuato in un'unica rata altrimenti era possibile effetture il pagamento anche in tre rate annuali di pari importo, aumentate degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 30.06.2006 (I rata) 30.06.2007 (II rata) e 30.06.2008 (III rata).

Quindi se rientri in questa fattispecie il pagamento della terza rata deve essere eseguito entro il 30.06.2008

Emilia


Salve,
qualcuno mi sa dire se la seconda rata va pagata entro il 18 Giugno oppure entro il 30 ?
Gli interessi del 3% vanno sommati all'importo della rata o tenuti distinti nella delega F24 (con quale codice) ?
Che codice tributo devo utilizzare per la rata ? lo stesso dell'anno scorso (8056) ma con anno 2007 ?
 
Riferimento: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

Ho fatto una verifica e la scadenza sembra essere Sabato 30 Giugno (non si fa alcun accenno a Lunedi 2) ed il codice tributo è sempre 8056
Mi resta sempre da sciogliere i seguenti dubbi:
Che anno inserisco nel rigo del codice tributo 8056 (il 2006, anno in cui ho fatto fare la perizia ?)
Come calcolo gli interessi del 3% annuo ? E quale codice tributo devo inserire ?

Arigrazie
 
Riferimento: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI

Per quel che riguarda l'anno da indicare:

Risoluzione 75 del 25.05.06



OGGETTO Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 11- quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203



TESTO
L'articolo 11-quaterdecies, comma 4 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n 248, ha esteso la possibilita' di rideterminare il valore d'acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio
2005.
Al fine di consentire il versamento delle relative imposte
sostitutive, da effettuarsi con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici
tributo:


- "8055", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" - art. 11-
quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203;

- "8056", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola "- art. 11- quaterdecies,
comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono
essere esposti nella "Sezione Erario" con l'indicazione nel campo "Anno di
riferimento" dell'anno di possesso dei beni per il quale si opera la
rivalutazione, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a
partire dal
settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
 
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