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Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

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Ad Ottobre 2008 il conduttore smette di pagare i canoni di locazione e dopo sei mesi in data 02/03/09 il tribunale intima lo sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Il conduttore risulta sempre irreperibile durante l’iter processuale ed in data 23/09/2009 il tribunale emette il preavviso di rilascio immobile, il 06/10/09 rientriamo in possesso del negozio.
A marzo 2010 paghiamo 67 euro( tributo 113T) e risolviamo il contratto.
Come previsto, nella dichiarazione relativa ai redditi 2008 ho inserito tutti i canoni dell’anno 2008 anche se gli ultimi tre mesi non sono stati riscossi.

Come devo comportarmi per la dichiarazione 2009?

Devo indicare i tre canoni non pagati del 2009 che risultano dall'atto legale o come dice il mio commercialista tutti i 12 canoni in quanto l'annullamento del contratto all'agenzia delle entrate è stato fatto nel 2010? :eek:

Possibile?!?
Grazie mille a tutti coloro che mi chiairanno un pò la vicenda
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

Ad Ottobre 2008 il conduttore smette di pagare i canoni di locazione e dopo sei mesi in data 02/03/09 il tribunale intima lo sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. Il conduttore risulta sempre irreperibile durante l’iter processuale ed in data 23/09/2009 il tribunale emette il preavviso di rilascio immobile, il 06/10/09 rientriamo in possesso del negozio.
A marzo 2010 paghiamo 67 euro( tributo 113T) e risolviamo il contratto.
Come previsto, nella dichiarazione relativa ai redditi 2008 ho inserito tutti i canoni dell’anno 2008 anche se gli ultimi tre mesi non sono stati riscossi.

Come devo comportarmi per la dichiarazione 2009?

Devo indicare i tre canoni non pagati del 2009 che risultano dall'atto legale o come dice il mio commercialista tutti i 12 canoni in quanto l'annullamento del contratto all'agenzia delle entrate è stato fatto nel 2010? :eek:

Possibile?!?
Grazie mille a tutti coloro che mi chiairanno un pò la vicenda

secondo me è pur vero che l'annullamento è fatto nell'anno 2010, ma qualche volta è anche bene forzare la norma. la morosità si è avuta dal 2009. sei stato già penalizzato per l'anno 2008 ed io al tuo posto non inserirei alcun canone per l'anno 2009 avendo tutta la documentazione atta a provare che non è possibile essere danneggiati dalla mancata velocità di una procedura.
Ps ma sei un privato, un impresa o una società? potresti anche avvalerti della competenza temporale.
ciao
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

secondo me è pur vero che l'annullamento è fatto nell'anno 2010, ma qualche volta è anche bene forzare la norma. la morosità si è avuta dal 2009. sei stato già penalizzato per l'anno 2008 ed io al tuo posto non inserirei alcun canone per l'anno 2009 avendo tutta la documentazione atta a provare che non è possibile essere danneggiati dalla mancata velocità di una procedura.
Ps ma sei un privato, un impresa o una società? potresti anche avvalerti della competenza temporale.
ciao

Grazie per le risposte, sono un privato e come ho detto secondo il commercialista ciò che interessa al fisco è il contratto che è stato chiuso a marzo 2010, per cui dovrò esporre dei canoni che non ho neanche il diritto di riscuotere, in quanto il locatore è stato sfrattato!
Più ovviamente tre canoni nella dichiarazione 2011, mi sembra assurdo..
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

La morosità parte dal mese di ottobre 2008 e lo sfratto è stato convalidato per tale morosità a meno di qualche errore. Pertanto non hai percepito il reddito da locazione a partire dal mese di ottobre 2008.
In effetti, sino al pronunciamento della sentenza definitiva e convalida dello sfratto sei obbligato a dichiarare il reddito anche se non percepito, salvo chiedere il rimborso una volta ottenuta la convalida dello sfratto.
Per maggiori info vedi gli opuscoli dell'agenzia delle entrate sulla locazione..
Pertanto hai il diritto di chiedere il rimborso delle somme che hai pagato in più, ossia quelle relative a partire dal mese di ottobre 2008 ed effettivamente non percepite, ma dichiarate con unico 2009, mentre per l'anno 2009, ossia la dichiarazione unico 2010, non devi mettere alcun reddito perchè appunto non percepito ed avvalorato oltretutto dallo sfratto.
A tal proposito vi è anche una sentenza della Corte Costituzionale..(se la trovo la posto)....quindi cambia commercialista...:D
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

Ad Ottobre 2008 il conduttore smette di pagare i canoni di locazione e dopo sei mesi in data 02/03/09 il tribunale intima lo sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida...

non sei tenuto a dichiarare alcun canone perchè prima del settembre 2010 (termine ultimo per l'invio della dichiarazione dei redditi UNICO 2010 relativa all'anno 2009) hai ottenuto la convalida dello sfratto. :p

N.B. non eri tenuto neppure a dichiarare i canoni non percepiti del 2008 perchè avevi ottenuto la convalida dello sfratto prima del termine ultimo della trasmissione della dichiarazione UNICO 2009, redditi 2008
 
Ultima modifica:
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

Grazie per le risposte, sono un privato e come ho detto secondo il commercialista ciò che interessa al fisco è il contratto che è stato chiuso a marzo 2010, per cui dovrò esporre dei canoni che non ho neanche il diritto di riscuotere, in quanto il locatore è stato sfrattato!
Più ovviamente tre canoni nella dichiarazione 2011, mi sembra assurdo..

Ringrazio ancora tutti per le risposte e concordo, ma vi chiedo se potete postare qualche riferimento normativo da mostrare al commercialista :yes2: Secondo lui la sua interpretazione è quella corretta e non esiste altra possibilità! :gavel:
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaeab4ec5e0735/locazione_casa.pdf

"La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è
escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle mposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola rendita catastale.
"


Come detto nel precedente post, a tal proposito vi è anche una sentenza della Corte Costituzionale relativamente agli immobili di tipo commerciale, ossia il tuo caso, che conferma quanto scritto sopra ed evidenziato in grassetto (se la trovo la posto)....quindi ribadisco cambia commercialista...:D
oppure digli di fare un corso d'aggiornamento..ne ha bisogno..non devi essere tu a svolgere il suo lavoro, dato che lo paghi per questo...
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaeab4ec5e0735/locazione_casa.pdf

"La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola rendita catastale.
"


Come scritto nel precedente post, a tal proposito vi è anche una sentenza della Corte Costituzionale (se la trovo la posto) che ribadisce quanto evidenziato in grassetto, inerente le locazioni commerciali, ossia il tuo caso... ....quindi cambia commercialista... non sei tu che devi fare il lavoro per il quale è pagato...ne tantomeno cercare le norme e i regolamenti che dovrebbe conoscere...
 
Riferimento: Immobile ad uso non abitativo sfratto e contratto

vedi questo link.


http://www.confedilizia.it/vademecum_inq_moroso.html

Trattandosi di immobile ad uso non abitativo, non sono dal fisco riconosciute le agevolazioni per le locazioni abitative (l. 9/12/1998 n. 431, art 8 - CM 12/5/2000 n. 95/E).

Tuttavia dopo la convalida dello sfratto (primo trimestre 2009), non sono più dovute le imposte poiché è stata conclamata la rescissione del contratto.


ciao
 
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