La sentenza della CT di Catania sembra effettivamente riservare l'esenzione IVA e l'esenzione da emissione di fattura o ricevuta fiscale soltanto agli enti espressamente indicati dal numero 22 dell'art.10 DPR 633/72.
Afferma infatti:
"Ora l’esenzione della documentazione e dell’imposta sulle prestazioni spetta solo all’Ente che gestisce il parco per tutti i motivi sopraccitati in quanto sarebbero le “prestazioni proprie di parchi” ; oppure spetta all’ente subalterno e/o all’organizzazione e/o cooperativa che ha la gestione per concessione della visita del parco del vulcano dell’Etna, ma non alle prestazioni di servizi del lavoratore autonomo, configurabile nella guida vulcanologica e/o nell’accompagnatore turistico...".
Insomma qualora il servizio di guida turistica sia svolto da un ente od organizzazione subalterna a cui sia stata affidata la gestione delle visite da parte dell'ente pubblico, le relative prestazioni svolte dietro corrispettivo possono essere esonerate da IVA e da documentazione fiscale.
Viceversa se il servizio è svolto da un professionista autonomo nei confronti di un privato, i relativi corrispettivi sono una normalissima attività professionale da assoggettare ad IVA e da documentare con fattura o ricevuta fiscale.
Mi pare resti qualche dubbio sui compensi professionali pagati dall'organizzazione intermedia alla guida.
Studio Pontecorvi