Riferimento: guardate un pò che confusione..
Un'ultima richiesta..considerato che il
reddito netto dei miei genitori ammonta a 46.000 € circa, ed il mio come dicevo sopra a circa 1300 €
lordo, potrei avere maggiori agevolazioni se mi distaccassi dal mio nucleo familiare, prendendo sempre la residenza nella mia città di nascita anche se continuassi a vivere nella città presso la quale ho il lavoro (e dove vivo in affitto)?
Mi riferisco ad agevolazioni sia sul piano delle detrazione delle spese di affitto che ad agevolazioni fiscali di altro genere.
Scusatemi se le mie richieste sono così complesse, ma con i tempi che corrono ed i soldi che non bastano mai è necessario provarle tutte...
..ed io in campo fiscale sono una frana..
Grazie ancora per quanti mi risponderanno!!!:whoo:
Assolutamente sì. Sia per quanto concerne la richiesta di prestazioni sociali agevolate, sia per differenti detrazioni IRPEF.
Art. 16, comma 1-bis, del TUIR
Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (Circolare 18.06.2001 n. 58/E). Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n.50/E). Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.
In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest’ultimo, nella
misura del 100% (Circolare 20.06.2004, n. 24, punto 6).
Dopo i tre anni...
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
1. contratti di locazione (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.
Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41
2. contratti di locazione a canone convenzionale (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dagli art. 2, comma 3 e art. 4 comma 2 e 3 della legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.
Detrazione di € 495,80 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 247,90 per redditi fino a € 30.987,41
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria solitamente di durata tre anni rinnovabili di due nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 6.1.2 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E).
La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (Circolare 29.12.1999, n. 247/E, punto 1.2).
3. contratti di locazione (stipulati esclusivamente a partire dal 2007, nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98), relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni con residenza diversa da quella della famiglia di origine.
Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41
Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.