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guardate un pò che confusione..

Salve a tutti, sono nuova del forum, per cui scusate se non sono precisa o se sbaglio qualcosa.
Detto ciò vi esongo il mio problema:
Ho 27 anni e mi trovo nella condizione di lavoratrice dipendente, vivo in affitto nella città presso la quale lavoro, che non è la città nella quale ho la residenza (dista più di 200km).
Oltre a lavorare sono regolarmente iscritta all'università sempre nella città presso la quale lavoro.
Ho un contratto d'affitto regolarmente registrato, ed ho saputo che vi è la possibilità di avere qualche rimborso presentando la dichiarazione dei redditi.
Considerato il fatto che ho uno stipendio lordo di poco più di 1300 €, vorrei sapere che tipo di agevolazioni sono previste nella finanziaria e quale più mi è conveniente, considerato il mio status di lavoratrice nonchè studente universitaria.
Nonostante viva in affitto ho mantenuto la residenza nella mia città presso l'abitazione dei miei genitori.
Ringraziandovi anticipatamente mi scuso se la mia richiesta è un pò troppo lunga, ma avrei veramente bisogno di questa informazione.
:smile1:
 
Riferimento: guardate un pò che confusione..

L'art. 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (introdotto dall'art. 1, comma 319, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevede una detrazione d'imposta del 19 per cento per "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro".

Nel caso specifico, avendo ancora la residenza anagrafica presso l'abitazione dei propri genitori, è la soluzione più ottimale...
 
Ultima modifica:
Riferimento: guardate un pò che confusione..

Un'ultima richiesta..considerato che il reddito netto dei miei genitori ammonta a 46.000 € circa, ed il mio come dicevo sopra a circa 1300 € lordo, potrei avere maggiori agevolazioni se mi distaccassi dal mio nucleo familiare, prendendo sempre la residenza nella mia città di nascita anche se continuassi a vivere nella città presso la quale ho il lavoro (e dove vivo in affitto)?
Mi riferisco ad agevolazioni sia sul piano delle detrazione delle spese di affitto che ad agevolazioni fiscali di altro genere.
Scusatemi se le mie richieste sono così complesse, ma con i tempi che corrono ed i soldi che non bastano mai è necessario provarle tutte...:p..ed io in campo fiscale sono una frana..:confused:
Grazie ancora per quanti mi risponderanno!!!:whoo:
 
Riferimento: guardate un pò che confusione..

Un'ultima richiesta..considerato che il reddito netto dei miei genitori ammonta a 46.000 € circa, ed il mio come dicevo sopra a circa 1300 € lordo, potrei avere maggiori agevolazioni se mi distaccassi dal mio nucleo familiare, prendendo sempre la residenza nella mia città di nascita anche se continuassi a vivere nella città presso la quale ho il lavoro (e dove vivo in affitto)?
Mi riferisco ad agevolazioni sia sul piano delle detrazione delle spese di affitto che ad agevolazioni fiscali di altro genere.
Scusatemi se le mie richieste sono così complesse, ma con i tempi che corrono ed i soldi che non bastano mai è necessario provarle tutte...:p..ed io in campo fiscale sono una frana..:confused:
Grazie ancora per quanti mi risponderanno!!!:whoo:

Assolutamente sì. Sia per quanto concerne la richiesta di prestazioni sociali agevolate, sia per differenti detrazioni IRPEF.

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (Circolare 18.06.2001 n. 58/E). Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n.50/E). Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.
In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest’ultimo, nella
misura del 100% (Circolare 20.06.2004, n. 24, punto 6).

Dopo i tre anni...

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

1. contratti di locazione (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41

2. contratti di locazione a canone convenzionale (stipulati o rinnovati nel rispetto della normativa prevista dagli art. 2, comma 3 e art. 4 comma 2 e 3 della legge 431/98) relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.

Detrazione di € 495,80 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 247,90 per redditi fino a € 30.987,41

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria solitamente di durata tre anni rinnovabili di due nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 6.1.2 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E).
La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (Circolare 29.12.1999, n. 247/E, punto 1.2).

3. contratti di locazione (stipulati esclusivamente a partire dal 2007, nel rispetto della normativa prevista dalla legge 431/98), relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni con residenza diversa da quella della famiglia di origine.

Detrazione di € 300 per redditi fino a € 15.493,41
Detrazione di € 150 per redditi fino a € 30.987,41

Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
 
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