Se nel giudizio di primo grado il contribuente ha individuato quale parte resistente solo Equitalia, a mio avviso la CTR non doveva integrare nessun contraddittorio, giacché è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non esiste un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario che imporrebbe al giudice l'integrazione del contraddittorio, per cui se il contribuente nel ricorso ha mosso contestazioni anche o solo inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo è il concessionario (e non il giudice) a dover chiamare in causa l'ente impositore se non vuol rispondere delle conseguenze della lite.
Detto ciò, alla luce della sentenza di CTR che, a quanto pare di capire, ha riformato quella di primo grado, a mio avviso dovresti attivarti prontamente per bloccare la riscossione della cartella impugnata. A tal fine dovresti presentare richiesta di sospensione della riscossione ad Equitalia utilizzando l'apposita modulistica presente sul loro sito.
Saluti.
E' andata così....e parliamo di somme non rilevanti.
Ma non mi hai detto se l'Equitalia avrebbe dovuto mandare una nuova cartella.