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Fatturazione differita.

revisor

Utente
Salve, una ditta esercente l'attività di staz.serv.carbur.rifornisce del carburante ad un'impresa movim.terra per alcuni automezzi di cantiere non targati (mezzi cantiere). In pratica questi piccoli automezzi caricati su un autocarro vengono riforniti e poi rientrano al cantiere. Per ogni mezzo cantiere è stata fatta una scheda carburante riepilogativa, un pò modificata( si è cancellato la scritta per autotrazione e alla fine solo il totale del prelievo carburante, fermo restando il resto..in pratica perche ci sia un documento di consegna), per evitare di fare dei buoni-ricevuta; le suddette schede sono numerate e allegate alla fattura di fine mese. Domande: 1) Potrebbe essere contestato siffatto comportamento? 2) Prelievi fatti in più mesi, rispettando i 4 trimestri, (cioè prelievo 1° trimestre gen/feb/mar/ ecc...), possono essere fatturati in modo differito alla fine del trimestre ( visto che il contrib. è trimestrale e la scheda carbur. prevede il trimestre o il mese), o è obbligatorio rispettare il riepilogo mese, visto che non funge da scheda carburante? Grazie
 
Riferimento: Fatturazione differita.

Potrebbe essere contestato siffatto comportamento?

secondo me sì.
la scheda carburante sostituisce la fattura e non un documento di trasporto. Per taluni casi eccezionali può essere richiesta l'emissione della fattura; e tra questi casi vi è proprio il caso tuo in quanto trattasi di mezzi non circolanti su strada. Tuttavia la fattura va richiesta dal cliente al momento dell'erogazione del carburante. Ciao
 
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Che sappia io, è possibile procedere con la scheda carburante solamente per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali.
Fatta questa premessa in questo caso mi pare che non si tratti di vendita di carburante per autotrazione - se non erro sono automezzi (bobcat, escavatori, muletti, etc...) non targati - per cui bisogna procedere con la normale emissione della fattura su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, vale a dire della consegna del carburante.
Di conseguenza il comportamento non sembra del tutto corretto o quanto meno non tale da consentire all'impresa edile di dedurre i costi dal reddito d'impresa.
con ciò credo di aver risposto anche alla seconda questione sulla fatturazione differita.
Saluti
Giacomo
 
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Concordo con Giacomo. Non è correttamente documentato il costo e questo potrebbe inficiare la bontà della deduzione dello stesso.
 
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sicuramente, come già detto, nel mio 1° post il comportamento sarà contestato e sanzionato. Tuttavia siete proprio sicuri che la tardività della fatturazione inficerà anche la deducibilità del costo, posto che ci siano l'inerenza e l'effettività dell'operazione (se, come credo, questi pagamenti siano stati fatti con strumenti tracciabili)?
In pratica anche il dettagliante per le vendite con scontrino deve emettere la fattura su richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Secondo voi, quindi, se la fattura è tardiva non consente per il cliente acquirente la deducibilità del costo?
 
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Un mio cliente, ha sempre ricevuto la fattura mensile dei carburanti con allegati i buoni prelievo del mese. Nel corso della verifica subita,questo modo di operare non è stato contestato quindi, presumo che la fatturazione a fine mese sia corretta.
 
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Buongiorno. La mia domanda era un pò a tranello, devo ammetterlo, perchè la scheda carburante un pò modificata, è stata fatta appunto per non essere più tale ma, di essere una specie di scheda consegna riepilogativa o buono consegna riepil. (chiamatelo come vi pare), per evitare di fare ad ogni rifornimento il classico buono-ricevuta e di allegarlo a fine mese alla fattura differita, ovvero in suddetta scheda ci si mette il timbro e via...(si risparmia tempo e carta). D'altra parte l'art.21 c.4 DPR 633/72 ad un certo punto norma...Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti...., a questo punto la scheda modificata riepilogativa non è un altro documento idoneo?...
 
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Non dimenticare che i "controllori" ci hanno abituati ad elucubrazioni pittoresche che tendono a dirci che "noi" siamo coloro che interpretano a proprio vantaggio le norme perchè siamo, sempre e comunque, tendenzialmente evasori
 
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Anche questo è vero...ma alla fine non potranno contestare anche quello che dice la norma....sarebbe arduo per loro provare che ci sia evasione (..che poi non c'è... la fattura viene cmq emessa), e poi anche il tuo caso dimostra che se viene allegato un documento(ricevuta, buoni consegna, ddt, schede riepilogative, ecc...) il comportamento è comunque corretto e rispetta la normativa.
 
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Incauto! Non dimenticare che a volte le violazioni formali uccidono più che l'evasione.
 
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