Ciao a tutti,
un mio cliente ha ricevuto un provvedimento di diniego della definizione art. 12 (rottamazione dei ruoli) per tardivo versamento della seconda rata del 20%.
Posto che, in vista della proposizione del ricorso, sarei grato a tutti quanti vogliano partecipare alla discussione con apporti di dottrina o giurisprudenza (possibilmente favorevoli ai contribuenti ), voglio sottoporvi un dubbio di carattere, per così dire, procedurale.
L'atto di adesione al condono è stato sottoscritto dal contribuente in data 16.05.2003. La seconda rata andava versata entro il 16.04.2004 (anche se almeno la metà di coloro che hanno aderito, rifacendosi all'impostazione originaria che prevedeva il pagamento della seconda rata un anno dopo la prima, hanno pagato in ritardo). La domanda è: secondo voi, nell'apparente silenzio della legge, qual'è il termine entro cui l'Amministrazione Finanziaria può notificare il diniego? Vale il termine di 4 anni dopo la presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 43 del 600/73, e quindi il termine era il 31.12.2007? o il 31.12.2008 considerando come dies a quo il pagamento della seconda rata? ci sono altri termini? o semplicemente, l'Agenzia ha un'azione sine diee può fare i propri comodi mentre l'esattoria iscrive ipoteca su tutto ciò che trova????
Grazie a tutti!
un mio cliente ha ricevuto un provvedimento di diniego della definizione art. 12 (rottamazione dei ruoli) per tardivo versamento della seconda rata del 20%.
Posto che, in vista della proposizione del ricorso, sarei grato a tutti quanti vogliano partecipare alla discussione con apporti di dottrina o giurisprudenza (possibilmente favorevoli ai contribuenti ), voglio sottoporvi un dubbio di carattere, per così dire, procedurale.
L'atto di adesione al condono è stato sottoscritto dal contribuente in data 16.05.2003. La seconda rata andava versata entro il 16.04.2004 (anche se almeno la metà di coloro che hanno aderito, rifacendosi all'impostazione originaria che prevedeva il pagamento della seconda rata un anno dopo la prima, hanno pagato in ritardo). La domanda è: secondo voi, nell'apparente silenzio della legge, qual'è il termine entro cui l'Amministrazione Finanziaria può notificare il diniego? Vale il termine di 4 anni dopo la presentazione della dichiarazione previsto dall'art. 43 del 600/73, e quindi il termine era il 31.12.2007? o il 31.12.2008 considerando come dies a quo il pagamento della seconda rata? ci sono altri termini? o semplicemente, l'Agenzia ha un'azione sine diee può fare i propri comodi mentre l'esattoria iscrive ipoteca su tutto ciò che trova????
Grazie a tutti!