Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002
Sentenza Commissione tributaria provinciale Matera, sez. III, 21-03-2006, n. 174 - Pres. Silipo - Rel. Dasco [Errore scusabile] Definizione dei carichi di ruolo ex art. 12, legge n. 289/2002. Ritardo nel versamento delle somme dovute. Errore scusabile. Fattispecie.
Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione
Con intimazioni di pagamento n. ... e n. ... originate da iscrizione a ruolo ordinate dall'Agenzia delle Entrate di Matera, notificate in data 25 maggio 2005, la R. S.p.a., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Matera, richiedeva alla ..., con sede a ... la somma complessiva di euro 106.525,06 per il pagamento di due cartelle esattoriali, n. ... e n. ... non pagate, notificate una il 18 aprile 2001 e l'altra il 22 giugno 2001, più interessi di mora e spese.
Avverso tali provvedimenti, in data 22 luglio 2005, il Dott. ..., legale rappresentante della società, rappresentato e difeso Rag. ... presso il cui studio, sito a Matera in via ... è elettivamente domiciliato, proponeva formale ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Matera e ne chiedeva l'annullamento, ritenendo le intimazioni illegittime, perché relative a cartelle di pagamento oggetto di condono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. n. 289/2002.
Faceva, inoltre, presente di avere versato l'importo dovuto per la definizione del condono in due rate: la prima, di euro 41.961,00, entro il 16 aprile 2003 e la seconda, di euro 10,490,00 maggiorata dagli interessi, ai sensi del D.L. n. 143/2003, il 14 aprile 2005.
Per quanto detto, chiedeva, alla Commissione tributaria, di ritenere legittima la definizione operata e regolare il pagamento di entrambe le rate, e di rigettare le intimazioni di pagamento che renderebbero nullo il condono, e di voler sospendere il pagamento delle cartelle di "intimazioni", ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
In forza della richiesta di sospensiva dell'esecuzione, si fissava, con decreto, la trattazione collegiale dell'istanza per il giorno 28 settembre 2005.
La Commissione, esaminata la documentazione a corredo del ricorso, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, accoglieva l'istanza di sospensione.
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Matera, in data 16 settembre 2005, depositava, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera, controdeduzioni e note con cui si costituiva in giudizio, difendeva la legittimità del suo operato e la fondatezza della pretesa fiscale e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, sostenendo che la società ricorrente era decaduta dalla possibilità di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289/2002 per avere effettuato il versamento a saldo in ritardo, in data 14 aprile 2005 anziché entro il 16 aprile 2004.
Ritiene questa Commissione che il ricorso debba trovare accoglimento.
L'Agenzia centrale delle Entrate, resasi conto delle complicazioni delle sanatorie al condono fiscale di cui alla L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003), ha esteso il principio dell'errore scusabile, previsto espressamente solo nel comma 9 dell'art. 16 della L. n. 289/2002, a tutte le sanatorie definibili a norma degli artt. 7 (concordato), 8 (integrativa semplice), 9 (tombale), 9-bis (tardivo o omesso versamento), 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 14 (regolarizzazione
scritture), 15 (processi verbali, accertamenti ed invito al contraddittorio).
Pertanto il versamento a saldo, eseguito erroneamente in ritardo dalla ricorrente, a causa delle continue e disordinate proroghe, può legittimamente rientrare tra gli errori scusabili, evitando, così, disparità di trattamento, rispetto a quei contribuenti che, entro il 25 giugno 2003, non avevano eseguito alcun versamento e avevano effettuato il primo, pari all'80 per cento del dovuto, entro il 16 aprile 2004 e hanno potuto pagare il residuo entro il 18 aprile 2005, maggiorato degli interessi legali dal 17 ottobre 2003.
Al riguardo, va detto che tra vecchie e nuove sanatorie, con cinque proroghe, l'errore del contribuente è sempre "scusabile", soprattutto perché ha pagato, anche se in ritardo, l'importo dovuto a saldo maggiorato degli interessi legali dal 17 ottobre 2003.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.