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Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Purtroppo sono daccordo con te! Anche a me hanno spiegato che l'unica via d'uscita è impugnare il diniego del condono che io di fatto non ho ed è per questo che l' ho espressamente richiesto all'AdE. In tutta questa storia trovo scorretto che nel momento in cui l'AdE ha informato l' esattoria che il condono non era valido e ha così permesso all' esattoria di procedere, non abbia informato anche me! Avrei potuto impugnare allora il diniego e forse avrei guadagnato tempo..

P.S. Didi non ti dimenticare del link della sentenza di Agrigento! :D Grazie!!!!!
 
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ho trovato delle sentenze che fanno al tuo caso, dove posso inviarle?
Buona domenica
 
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Ciao! Sono iscritta da poco e non so se c'è la possibilità di interagire diversamente.. Io indicherei direttamente su questo forum i riferimenti delle sentenze oppure i link.. Grazie del tuo aiuto!
 
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

P.S. per DIDI:
non riesco a aprire il link che mi hai inviato, la pagina dice che non sono autorizzata.. probabilmente è una banca dati.. Comunque grazie lo stesso!
 
Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

Sentenza Commissione tributaria provinciale Cagliari, sez. IV, 13-08-2007, n. 64 - Pres. Biddau M.
[Definizione ruoli pregressi]
Presentazione dell'istanza e versamento della prima rata. Sostituzione dell'obbligazione tributaria sottostante. Configurabilità. Mancato versamento delle restanti rate. Emissione del ruolo e della cartella di pagamento. Necessità.
Alla definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui all'art. 12 della legge n. 289/2002 è applicabile il principio secondo cui la presentazione dell'istanza di condono e il versamento della prima rata dello stesso si sostituiscono all'obbligazione tributaria dalla quale è scaturito il condono, con necessaria emissione del ruolo e della cartella di pagamento nel caso di omesso versamento delle restanti rate.
Svolgimento del processo
La V. srl in persona del legale rappresentante M. P. ha proposto ricorso avverso provvedimento di diniego di autotutela per revoca di procedura esecutiva in data 17.11.2006 dell'Agenzia delle Entrate-Cagliari 2, esponendo quanto segue.
Avverso diverse iscrizioni a ruolo riguardanti posizioni debitorie della V. venne invocato e ottenuto dalla stessa di potere provvedere al pagamento rateale dei carichi tributari garantiti da fideiussioni assicurative.
Nelle more la V. fu invitata dalla B. riscossioni spa, concessionario per la riscossione della Provincia di Cagliari, ad avvalersi del beneficio di cui all'art. 12 della L. 289/2002 e fu emessa e notificata una cartella riassuntiva, la n. ....
Sulla base di ciò la ricorrente effettuò il 16.5.2003 un primo pagamento di euro 11.776,18 pari all'80% del carico agevolato di euro 14.720,18, così come notificato dalla B.
La V., informata dell'esistenza di altri carichi della medesima cartella riassuntiva, il 16.4.2005 aveva provveduto al pagamento del 100% (euro 10.711) di quello che secondo la B. avrebbe dovuto costituire il saldo delle posizioni debitorie condonabili.
Per altro era residuato l'importo del 20% del primo pagamento, quello effettuato il 16.5.2003, del quale per varie ragioni era stato incolpevolmente omesso il versamento.
L'8.7.2004, a seguito di ulteriore richiesta della B. la V. aveva provveduto ad un ulteriore versamento di euro 20.521,95 che avrebbe dovuto regolarizzare tutti i carichi.
La B. aveva invece convocato la contribuente chiedendo non già il pagamento del residuo 20% dell'importo agevolato richiesto in precedenza, ma l'intero carico originario al netto delle somme versate il 16.5.2003 da ritenersi introitate a solo titolo di acconto, il tutto sulla base di indicazioni date dalla Agenzia delle Entrate, Cagliari 2.
La V. aveva provveduto al pagamento del residuo 20% agevolato con interessi (euro 3.444,02) e aveva presentato istanza di autotutela per ottenere la revoca del minacciato provvedimento di riscossione.
Con provvedimento 17.11.2006 l'Ufficio aveva denegato l'applicazione del trattamento agevolato di cui al citato art. 12 L. 289/2002 al residuo debito, assumendo essersi verificata la decadenza da detta agevolazione per effetto del pagamento parziale.
Erano quindi state escusse le polizze assicurative e la società che le aveva rilasciate aveva chiesto alla ricorrente di provvedere all'immediato pagamento di quanto preteso dall'A.F..
Ciò esposto la ricorrente ha dedotto a sostegno della richiesta di nullità del provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio, l'illegittimità del diniego sul presupposto della esistenza di un principio desumibile dalla complessiva
disciplina della L. 289/2002 secondo il quale in caso di rateizzazione dell'importo dovuto, il pagamento della prima rata e l'accettazione della domanda di condono, sarebbero sufficienti per perfezionare la fattispecie agevolativa, salvo, in caso di omesso pagamento dell'intero debito nato dalla richiesta di condono, emissione della cartella di pagamento per il residuo importo, oltre interessi. Ciò varrebbe anche per la c.d. rottamazione dei ruoli condizionata alla sottoscrizione dell'atto di adesione e al pagamento di una somma pari al 25% di quella iscritta a ruolo, con pagamento dell'80% di tale ridotto importo alla sottoscrizione e all'invio della domanda al concessionario, dovendo essere corrisposto il residuo importo alle scadenze stabilite, con significative incertezze circa 1a scadenza di tali termini differenti tra di loro a seconda della data del primo versamento in relazione a proroghe legislative nel frattempo intervenute. Era in specie previsto che coloro che avevano aderito alla sanatoria entro li 25.6.2003 dovevano effettuare l'intero versamento entro il 16.4.2004 e che coloro che avevano aderito dopo il 25.6.2003 dovevano invece effettuarlo entro il 18 aprile 2005. Ciò, per la sua illogicità, aveva comportato il convincimento che tutti i versamenti potessero essere completati entro il 18 aprile 2005, ma una tale condotta non era stata ritenuta caratterizzata da errore scusabile.
Ha concluso la ricorrente formulando le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito l'Ufficio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto non previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992 e nel merito il rigetto dello stesso perché infondato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'atto impugnato, così ritiene la Commissione dal contenuto complessivo del ricorso, al di là dei termini usati dalla ricorrente, è il diniego di condono (o decadenza dalla sanatoria) contenuto nella missiva in data 17.11.2006 dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Cagliari 2, con la quale si comunica alla V. la decadenza dai benefici della sanatoria prevista dall'art. 12 della L. 289/2002. Atto che non costituisce una mera comunicazione a carattere informativo, ma che per il suo contenuto, di carattere partecipativo, costituisce provvedimento di diniego o di decadenza dalla sanatoria anzidetta.
D'altra parte, posto che il concessionario della riscossione a fronte del mancato pagamento di una rata (quella del saldo del 20%) dell'importo ridotto dovuto a seguito della c.d. rottamazione dei ruoli, procede esecutivamente nei confronti del contribuente per l'intero originario importo dovuto, è ben evidente che l'unico atto impugnabile è costituito dal provvedimento di diniego della sanatoria di cui all'art. 12 della L. 289/2002 che provenga dall'Agenzia delle Entrate a seguito di sollecitazione da parte del contribuente ad emettere il provvedimento stesso.
E tale provvedimento, come tutti quelli relativi a diniego di condono, è sicuramente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992
Nel merito questa Commissione ritiene che la disciplina prevista dagli artt. 16, 9 e 12 della L. 289/2002 sia sostanzialmente omogenea e preveda in caso di rateizzazione degli importi della sanatoria, alla stregua di un principio di carattere generale che ha trovato applicazione anche nei precedenti provvedimenti normativi di condono, il sostituirsi per effetto della presentazione della domanda di condono e del pagamento della prima rata dello stesso all'obbligazione tributaria precedente di quella scaturente dal condono, con necessaria emissione del ruolo e della cartella di pagamento nel caso di omesso versamento delle restanti rate.
Non ravvisa la Commissione alcun motivo per non applicare anche nel caso dell'art. 12 (cartella di pagamento dei ruoli pregressi) un tale principio e, conseguentemente, deve ritenersi che debba annullarsi il diniego della sanatoria (o la decadenza dalla stessa) contenuto nel provvedimento impugnato.
Ricorrono giustificati motivi connessi alla obiettiva incertezza giurisprudenziale sulla questione prospettata dal ricorrente per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso della V. srl e annulla per quanto di ragione il diniego della sanatoria (o decadenza dalla stessa) ex art 12 L. 289/2002 contenuto nella missiva-provvedimento in data 17 11 2006 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cagliari 2. Spese compensate.
 
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Sentenza Commissione tributaria provinciale Matera, sez. III, 21-03-2006, n. 174 - Pres. Silipo - Rel. Dasco [Errore scusabile] Definizione dei carichi di ruolo ex art. 12, legge n. 289/2002. Ritardo nel versamento delle somme dovute. Errore scusabile. Fattispecie.
Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione
Con intimazioni di pagamento n. ... e n. ... originate da iscrizione a ruolo ordinate dall'Agenzia delle Entrate di Matera, notificate in data 25 maggio 2005, la R. S.p.a., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Matera, richiedeva alla ..., con sede a ... la somma complessiva di euro 106.525,06 per il pagamento di due cartelle esattoriali, n. ... e n. ... non pagate, notificate una il 18 aprile 2001 e l'altra il 22 giugno 2001, più interessi di mora e spese.
Avverso tali provvedimenti, in data 22 luglio 2005, il Dott. ..., legale rappresentante della società, rappresentato e difeso Rag. ... presso il cui studio, sito a Matera in via ... è elettivamente domiciliato, proponeva formale ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Matera e ne chiedeva l'annullamento, ritenendo le intimazioni illegittime, perché relative a cartelle di pagamento oggetto di condono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. n. 289/2002.
Faceva, inoltre, presente di avere versato l'importo dovuto per la definizione del condono in due rate: la prima, di euro 41.961,00, entro il 16 aprile 2003 e la seconda, di euro 10,490,00 maggiorata dagli interessi, ai sensi del D.L. n. 143/2003, il 14 aprile 2005.
Per quanto detto, chiedeva, alla Commissione tributaria, di ritenere legittima la definizione operata e regolare il pagamento di entrambe le rate, e di rigettare le intimazioni di pagamento che renderebbero nullo il condono, e di voler sospendere il pagamento delle cartelle di "intimazioni", ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
In forza della richiesta di sospensiva dell'esecuzione, si fissava, con decreto, la trattazione collegiale dell'istanza per il giorno 28 settembre 2005.
La Commissione, esaminata la documentazione a corredo del ricorso, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, accoglieva l'istanza di sospensione.
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Matera, in data 16 settembre 2005, depositava, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera, controdeduzioni e note con cui si costituiva in giudizio, difendeva la legittimità del suo operato e la fondatezza della pretesa fiscale e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, sostenendo che la società ricorrente era decaduta dalla possibilità di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289/2002 per avere effettuato il versamento a saldo in ritardo, in data 14 aprile 2005 anziché entro il 16 aprile 2004.
Ritiene questa Commissione che il ricorso debba trovare accoglimento.
L'Agenzia centrale delle Entrate, resasi conto delle complicazioni delle sanatorie al condono fiscale di cui alla L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003), ha esteso il principio dell'errore scusabile, previsto espressamente solo nel comma 9 dell'art. 16 della L. n. 289/2002, a tutte le sanatorie definibili a norma degli artt. 7 (concordato), 8 (integrativa semplice), 9 (tombale), 9-bis (tardivo o omesso versamento), 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), 14 (regolarizzazione
scritture), 15 (processi verbali, accertamenti ed invito al contraddittorio).
Pertanto il versamento a saldo, eseguito erroneamente in ritardo dalla ricorrente, a causa delle continue e disordinate proroghe, può legittimamente rientrare tra gli errori scusabili, evitando, così, disparità di trattamento, rispetto a quei contribuenti che, entro il 25 giugno 2003, non avevano eseguito alcun versamento e avevano effettuato il primo, pari all'80 per cento del dovuto, entro il 16 aprile 2004 e hanno potuto pagare il residuo entro il 18 aprile 2005, maggiorato degli interessi legali dal 17 ottobre 2003.
Al riguardo, va detto che tra vecchie e nuove sanatorie, con cinque proroghe, l'errore del contribuente è sempre "scusabile", soprattutto perché ha pagato, anche se in ritardo, l'importo dovuto a saldo maggiorato degli interessi legali dal 17 ottobre 2003.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
 
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Sentenza Commissione tributaria provinciale Torino, sez. I, 04-09-2007, n. 109 - Pres. Roggero P. - Rel. Viano G.
[Definizione ruoli pregressi]
Presentazione dell'istanza e versamento della prima rata. Mancato versamento delle restanti rate. Diritto al trattamento condonistico. Sussistenza. Riscossione di sopratasse ed interessi di legge. Legittimità. Ritardo nel versamento del saldo. Avvio della procedura di fermo amministrativo. Illegittimità.
La tempestiva presentazione della domanda di condono ex art. 12 della legge n. 289/2002 e il correlativo pagamento della prima rata sono elementi idonei e sufficienti ad avere diritto al condono; l'eventuale mancato pagamento della seconda rata non fa perdere il diritto al trattamento condonistico, ma fa semplicemente sorgere nell'erario il diritto a riscuotere la somma ancora dovuta, con le sopratasse e gli interessi di legge. Qualora, come nel caso deciso, il contribuente versi, seppur in ritardo, il saldo dovuto per la definizione dei carichi di ruolo pregressi, l'amministrazione finanziaria ha esclusivamente diritto a pretendere sopratasse ed interessi; conseguentemente, l'avviso di avvio di procedura di fermo amministrativo, astrattamente compatibile in presenza del residuo debito del contribuente al momento della notifica del provvedimento, appare, alla luce dei fatti successivi, del tutto inopportuno e va annullato.
Svolgimento del processo
La Sig.ra S. S. ha proposto articolato ricorso avverso alla comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo notificatole dalla Esattoria Riscossione U. spa con riferimento alla vettura Opel Zafira targata ....
Le argomentazioni della ricorrente sono numerose e richiedono una approfondita analisi.
Va premesso che nel. caso:di specie nell'anno 2003 la U. Spa comunicava alla ricorrente 1a possibilità prevista dalla normativa condonale entrata in vigore, di definire tutti i carichi pregressi (in allora pari ad euro 143.288,39) con il pagamento del 25% pari ad euro 35.757,57.
Il pagamento poteva essere effettuato in due rate, una prima pari all'80% del debito ed il residuo entro una data prefissata.
La ricorrente in data 16/5/03 avvalendosi di tale beneficio provvedeva al versamento dell'80% di quanto dovuto pari a 28.606,86 euro riservandosi di effettuare il saldo del residuo20% a tempo debito.
Circostanza quest'ultima che peraltro non avveniva.
Quindi in data 20/11/06 la Sig.ra S. si vedeva notificare l'avviso di avvio della procedura di fermo amministrativo ed in tale atto veniva indicato che il debito di imposta in forza del quale la Esattoria procedeva era pari ad euro 167.764,22.
In altri termini l'Esattoria aveva considerato come non effettuato il versamento di euro 28.606,86, aveva ritenuto inapplicabile alla ricorrente il beneficio previsto dall'art. 12 della Legge 289/02 ed aveva conteggiato interessi ad oggi sul debito iniziale di euro 143.288,39.
La Sig.ra S., assumendo di aver dimenticato di effettuare il versamento della somma pari il 25% dell'importo dovuto a seguito dell'applicazione del "condono" provvedeva in data 17/11/06 al versamento della somma di euro 7.150,25.
Motivi della decisione
Come ben si evidenzia dai fatti esposti il vero problema che si presenta alla Commissione Tributaria adita è quello di stabilire se il tardivo pagamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto dalla contribuente in forza del condono previsto dalla Legge 289/02 vanifichi l'agevolazione prevista dalla suddetta
legge oppure si traduca semplicemente nell'obbligo di versamento della somma ancora dovuta, maggiorata delle percentuali previste dalla normativa in materia.
Ogni altra problematica sollevata dalla ricorrente nella presente controversia e contestata dalla Agenzia delle Entrate e dalla Esattoria viene assorbita dalla soluzione in modo positivo e negativo di tale quesito.
Al proposito la ricorrente fa rilevare che l'art. 12 della Legge 289/02 prevede esclusivamente, ai fini di poter fruire del beneficio condonale, che entro il 16/5/03 venga versata una somma pari all'80% del 25% del debito erariale consolidato: il residuo 20% andrà poi versato entro il 16/4/04.
La norma non esplicita alcuna sanzione per il ritardo del pagamento della seconda "rata" ponendo come condizione per avvalersi validamente del condono soltanto quella del versamento entro il 16/5/03 della somma dovuta insieme alla produzione tempestiva della domanda per essere ammessi al beneficio.
Assume pertanto la ricorrente che in presenza dell'assoluto silenzio del legislatore non possono farsi discendere dal comportamento omissivo del contribuente conseguenze sfavorevoli non previste dalla norma.
In altre parole il mancato pagamento della seconda "rata" non comporta decadenza del beneficio condonale ma soltanto l'obbligo di provvedere, seppur tardivamente, al versamento con le maggiorazioni di legge.
Di diverso avviso sono l'Amministrazione Finanziaria e l'Esattoria che attraverso ad alcune circolari ministeriali assumono che il contribuente che alla scadenza di legge versi solo in parte gli importi dovuti o non li versi affatto, decade dal beneficio condonale il quale si perfeziona soltanto quando siano state integralmente versate le somme dovute alle scadenze previste dalla legge.
In particolare nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria insiste sulla propria tesi facendo rilevare che nelle ipotesi di condono previste dalla legge 289/02, nei casi in cui il legislatore ha voluto prevedere che il mancato pagamento alla scadenza prevista non faccia automaticamente decadere la domanda di condono lo ha normativamente previsto mentre nulla si dice, in proposito, nella ipotesi di cui all'art. 12 per cui deve dedursi che a fronte del mancato pagamento della seconda rata decadono gli effetti della sanatoria.
In sostanza la posizione della Amministrazione Finanziaria è fondata sul noto assioma che il legislatore ubi voluti dixit ubi non volut non dixit.
Tale interpretazione, che è simile a quella strettamente letterale, non può peraltro trovare applicabilità assoluta e specialmente in materia fiscale, nella quale vengono a formarsi delle isole normative, occorre accettare la possibilità che ci siano altre forme interpretative.
Esempio tra i primi è quello relativo alla materia dei condoni che ripetutamente, all'emanazione di ciascuno dei (numerosi) provvedimenti di favore ha sempre sollevato una numerosa e complessa congerie di opinioni e difficoltà interpretative.
Ritiene questa Commissione che un ragionevole metro applicativo dei vari procedimenti ermeneutica sia quello di valutare non ogni singolo caso, astrattamente preso di per sè, ma di osservarlo nei "cluster" nel quale si trova.
In altri termini l'art. 12 della 1egge 289/92 non può non essere Considerato come calato in un contesto di una normativa che ha voluto regolamentare, in un determinato lasso di tempo, una determinata materia nonchè, in quel contesto, i rapporti tra contribuente e Fisco.
Va ricordato che per gli altri casi previsti dalla legge 289/02 è stata espressamente prevista per il contribuente la possibilità di aver diritto al condono pur nel caso di mancato o tardivo versamento di una rata e che tale comportamento viene semplicemente sanzionato con 1'applicazione di sanzioni e sopratasse.
La circostanza che per l'ipotesi di cui all'art. 12 il legislatore non sia espresso esplicitamente in tal senso non può condurre tout court a concludere che per tale fattispecie si fosse deciso di applicare una disciplina più rigorosa e quasi punitiva nei confronti del contribuente.
La adita Commissione ritiene quindi che la tempestiva presentazione della domanda di condono ex art. 12 Legge 289/02 e il correlativo pagamento della prima rata che, significativamente, è pari ben allo 80% della somma dovuta siano elementi idonei e sufficienti ad avere diritto al condono e l'eventuale mancato pagamento della seconda rata non faccia perdere il diritto al trattamento condonistico ma faccia semplicemente sorgere nell'Erario il diritto a riscuotere la somma ancora dovuta con le sovratasse e gli interessi di legge.
Va da sè che avendo nel caso di specie la Sig.ra S. già versato il residuo 20% dovuto seppur in ritardo la Amministrazione Finanziaria avrà esclusivamente diritto a pretendere sovratasse ed interessi.
Ne consegue che l'avviso di avvio di procedura di fermo amministrativo, astrattamente compatibile in presenza del residuo debito della ricorrente al momento della notifica del provvedimento, appare alla luce dei fatti successivi del tutto inopportuno.
Pertanto la adita Commissione ritiene di dovere annullare l'impugnato avviso di fermo amministrativo.
Circa le spese del giudizio appare corretto che le stesse siano compensate tra le parti in causa considerata la complessità della materia e le oscillanti interpretazioni giurisprudenziali.
Pertanto, sciogliendo l'assunta riserva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino
P.Q.M.
Annulla l'avviso di fermo amministrativo n. ...; spese compensate.
 
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GRAZIE!! Che lavoro che hai fatto!! Della sentenza di Matera avevo già sentito parlare.. ma le altre sono nuove per me.. Grazie tante davvero!!
 
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pure questo non è male:
Ctr Lazio sent. 9.10.2008
n. 396/1/08 e 30.05.2008 n. 151/40/08
Italia Oggi 5.11.08 p. 35

Quando relativamente ad un condono fiscale non sia stato emesso alcun diniego, né siano state rimborsate le somme versate dal contribuente, la domanda di condono si deve intendere accolta; per invalidare un condono, l’ufficio deve prima notificare un autonomo provvedimento di rigetto della definizione e poi può procedere alla notifica di atti impositivi.



saluti
 
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