Ho eseguito una piccola ricerca e infatti: Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione non solo i proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Tra i soggetti che possono usufruire dei benefici fiscali sono compresi:
- i proprietari o nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i locatari o comodatari.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (così come attestato dallo Stato di famiglia), purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile - requisito richiesto per fruire della detrazione- è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato.
Se invece le spese per i lavori sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario), per fruire della detrazione è necessario che:
- l’atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato;
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La Circolare del 7 luglio 2015 n. 26/E dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che “per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato”.