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Detrazione di Interessi da Mutuo Ipotecario

Riferimento: Detrazione di Interessi da Mutuo Ipotecario

il mio caso purtroppo è ancora più incasinato:
- due proprietari dell'immobile non coniugati (io e la mia ragazza)
- un solo contraente del mutuo (il sottoscritto)

in pratica è una combinazione di fattori non contemplata nè nel TUIR nè nelle istruzioni di compilazione del 730/2010 :(

ma dai, ti è stato risposto..
solo tu detrai il mutuo fino ad un max del 19% su 4000 euro

ciao
 
Riferimento: Detrazione di Interessi da Mutuo Ipotecario

Jo-Vinco,
grazie per la precisazione!
la tua trattazione era stata talmente esaustiva che mi ero perso il passaggio che a me stava maggiormente a cuore :sun:
 
Riferimento: Detrazione di Interessi da Mutuo Ipotecario

Jo-Vinco,
grazie per la precisazione!
la tua trattazione era stata talmente esaustiva che mi ero perso il passaggio che a me stava maggiormente a cuore :sun:

Come già confermato da Jo-Vinco, che spero cambi squadra molto presto :D, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, comma 5, del TUIR) – (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposta 2.2).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo (Circolare del 12/06/2002 n. 50, risposta 4.2).

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.6).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (Circolare del 03/05/1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.7).

Quindi, puoi detrarre il 100% del 19% degli interessi passivi sostenuti nel limite di Euro 4.000,00.

NOTA BENE:

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare del 20/04/2005 n. 15, risposta 4.1).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

[(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori) x interessi pagati] / capitale dato a mutuo.

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) - (Circolare del 18/05/2006 n. 17, quesito 7).
 
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Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

[(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori) x interessi pagati] / capitale dato a mutuo.

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) - (Circolare del 18/05/2006 n. 17, quesito 7).

MrDike,
grazie per avermi fornito i riferimenti alle circolari ministeriali che dettagliano la situazione in cui mi trovo.
Avrei solo un'ultima domanda: il quesito 7 della circolare del 18/05/2006 n. 17 parla di espressamente di coniugi... mentre io sto acquistando casa con la mia ragazza. Mi chiedevo se anche in questo caso si possa calcolare la quota di interessi detraibili usando l'intero importo di acquisto dell'immobile, oppure se sia necessario usare solo la quota di mia proprietà (50%)
 
Riferimento: Detrazione di Interessi da Mutuo Ipotecario

MrDike,
grazie per avermi fornito i riferimenti alle circolari ministeriali che dettagliano la situazione in cui mi trovo.
Avrei solo un'ultima domanda: il quesito 7 della circolare del 18/05/2006 n. 17 parla di espressamente di coniugi... mentre io sto acquistando casa con la mia ragazza. Mi chiedevo se anche in questo caso si possa calcolare la quota di interessi detraibili usando l'intero importo di acquisto dell'immobile, oppure se sia necessario usare solo la quota di mia proprietà (50%)

aspita, ancora? ma allora non hai capito nulla :)
sei proprietario al 50% ma intestatario di mutuo al 100%, detrai al 100% gli interessi fino ad un max del 19% su 4000 euro annui e la tua ragazza mai nulla manco dopo sposati.

ciao
 
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Scusate se mi intrometto, ma mi trovo in una situazione analoga a quella di questa discussione:

io e la mia convivente abbiamo intenzione di acquistare una casa in comproprietà al 90% e al 10 per cento. Il mutuo sarà contratto a nome di entrambi: gli interessi sul mutuo li detraiamo al 50% o in base alla proprietà dell'alloggio?

Grazie e buon tutto. N.

Come già confermato da Jo-Vinco, che spero cambi squadra molto presto :D, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, comma 5, del TUIR) – (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposta 2.2).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo (Circolare del 12/06/2002 n. 50, risposta 4.2).

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.6).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (Circolare del 03/05/1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.7).

Quindi, puoi detrarre il 100% del 19% degli interessi passivi sostenuti nel limite di Euro 4.000,00.

NOTA BENE:

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare del 20/04/2005 n. 15, risposta 4.1).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

[(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori) x interessi pagati] / capitale dato a mutuo.

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) - (Circolare del 18/05/2006 n. 17, quesito 7).
 
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scusate la mia intromissione, ma mi trovo in una situazione analoga a Briiel:
Io e la mia convivente abbiamo intenzione di acquistare una casa in comproprietà all'80% e al 20 per cento. Il mutuo sarà contratto a nome di entrambi: gli interessi sul mutuo li detraiamo al 50% o in base alla proprietà dell?alloggio?
Inoltre, nella casa sareanno residenti la mia convivente con nostra figlia, menter io sarò residente nello stesso comune (lo sono da 20 anni) ma in altra abitazione. Essendo prima casa, e vivendoci mia figlia, può essere ai fini ICI eletta come prima casa?
Grazie e buon tutto. N.

Come già confermato da Jo-Vinco, che spero cambi squadra molto presto :D, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, comma 5, del TUIR) – (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposta 2.2).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo (Circolare del 12/06/2002 n. 50, risposta 4.2).

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.6).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (Circolare del 03/05/1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.7).

Quindi, puoi detrarre il 100% del 19% degli interessi passivi sostenuti nel limite di Euro 4.000,00.

NOTA BENE:

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare del 20/04/2005 n. 15, risposta 4.1).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

[(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori) x interessi pagati] / capitale dato a mutuo.

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) - (Circolare del 18/05/2006 n. 17, quesito 7).
 
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Briiel sono nella tua stessa identica situazione ma ancora non mi convinco delle risposte date, anche perchè in effetti non c'è nulla tra le circolari norme ecc ke parli del caso specifico. Io ho trovato solo la circolare n. 17/E dell'agenzia delle entrate del 18 maggio 2006 ke tratta una situazione similare ma tra CONIUGI, e in quel caso il coniuge intestatario del mutuo detrae il 100% degli interessi, ma se il caso si estende anche a non coniugi perchè specificare??
 
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Briiel sono nella tua stessa identica situazione ma ancora non mi convinco delle risposte date, anche perchè in effetti non c'è nulla tra le circolari norme ecc ke parli del caso specifico. Io ho trovato solo la circolare n. 17/E dell'agenzia delle entrate del 18 maggio 2006 ke tratta una situazione similare ma tra CONIUGI, e in quel caso il coniuge intestatario del mutuo detrae il 100% degli interessi, ma se il caso si estende anche a non coniugi perchè specificare??

1 mutuatario (ovviamente proprietario)
scarica tutto lui

nn vedo dove stia il problema
 
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1 mutuatario (ovviamente proprietario)
scarica tutto lui

nn vedo dove stia il problema

il mutuo si detrae per cointestatari (che devono essere anche proprietari e non conta se sei proprietario al 50 o all'80%)
due cointestatari proprietari detraggono gli interessi al 50%
ovvio che se sono sposati e un coniuge è a carico dell'altro, il coniuge non a carico detrae il 100%, se non sono sposati ed uno non ha reddito, detrae il solo 50% chi ha reddito e non può detrarsi il 50% dell'altro.

saluti
 
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