Come già confermato da Jo-Vinco,
che spero cambi squadra molto presto ,
la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, comma 5, del TUIR) – (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposta 2.2).
La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo (Circolare del 12/06/2002 n. 50, risposta 4.2).
Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (Circolare del 29/01/2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.6).
La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (Circolare del 03/05/1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare del 12/05/2000 n. 95, risposta 1.2.7).
Quindi, puoi detrarre il 100% del 19% degli interessi passivi sostenuti nel limite di Euro 4.000,00.
NOTA BENE:
In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare del 20/04/2005 n. 15, risposta 4.1).
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:
[(costo di acquisizione dell'immobile + oneri accessori) x interessi pagati] / capitale dato a mutuo.
Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) - (Circolare del 18/05/2006 n. 17, quesito 7).