Nella discussione si parla di un professionista, e i professionisti hanno sempre applicato il regime di cassa, per cui il fatto che dal 2017 anche i semplificati applicano il regime di cassa non so cosa c'entri...bah...
La scheda carburante non è propriamente una fattura, ma solo un documento, per così dire "assimilato" ad una fattura, che serve a certificare gli acquisti di carburante effettuati in un determinato mese o trimestre con il fine di poter procedere all'esercizio della detrazione IVA e della deduzione del costo ai fini della II.DD. Il fatto che tale documento è solo rilevante ai fini IVA ma non è una fattura è stato recentemente evidenziato dall'Ade nella circolare 1/E, ove viene stabilito che la scheda carburante non va trasmessa ai fini del nuovo spesometro. Nel caso specifico, pertanto, la scheda carburante andrà registrata e il professionista avrà diritto ad esercitare la detrazione IVA ma non potrà dedurre il costo, visto che questo andava dedotto nel periodo d'imposta in cui è stato sostenuto, ossia nel periodo d'imposta in cui i rifornimenti di carburante sono stati materialmente pagati. Inoltre non ritengo sia applicabile alla fattispecie la procedura di regolarizzazione da Lei indicata, prevista dall'art. 6 c. 8 Dlgs 471/97.
Saluti.