Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Deduzione su fattura in ritardo

Salve, scusate l' ignoranza... ma se una scheda di carburante( o qualsiasi altra fattura d acquisto) da parte d un professionista mi viene portata in ritardo di un anno... ai fini della detrazione iva so che possono passare due anni e quindi c è tempo per esercitare il diritto alla detrazione...ma ai fini della deduzione? Il principio di competenza in forza del quale la deducibilità si spende solo nel periodo appunto di competenza, vale anche nel caso del professionista? e risulta pertanto indeducibile? Anticipatamente grazie.
 
notrippolo, per il professionista, diversamente dall'impresa, ai fini della deducibilità del costo si deve tener conto del momento del pagamento della fattura
 
Buongiorno

Dal 2017 anche le aziende in contabilita semplificato adottano il principio di cassa, in ogni caso ci sono termini precisi per emissione della fattura, non è un comportamento fiscalmente appropriato portare una fattura dopo 1 anno, se non la si riceve entro 4 mesi si puo attivare una procedura di autofatturazione, se la si riceve bisogna consegnarla al proprio commercialista nei tempi utili per la registrazione non dopo 1 anno.

Un Saluto
 
Nella discussione si parla di un professionista, e i professionisti hanno sempre applicato il regime di cassa, per cui il fatto che dal 2017 anche i semplificati applicano il regime di cassa non so cosa c'entri...bah...
La scheda carburante non è propriamente una fattura, ma solo un documento, per così dire "assimilato" ad una fattura, che serve a certificare gli acquisti di carburante effettuati in un determinato mese o trimestre con il fine di poter procedere all'esercizio della detrazione IVA e della deduzione del costo ai fini della II.DD. Il fatto che tale documento è solo rilevante ai fini IVA ma non è una fattura è stato recentemente evidenziato dall'Ade nella circolare 1/E, ove viene stabilito che la scheda carburante non va trasmessa ai fini del nuovo spesometro. Nel caso specifico, pertanto, la scheda carburante andrà registrata e il professionista avrà diritto ad esercitare la detrazione IVA ma non potrà dedurre il costo, visto che questo andava dedotto nel periodo d'imposta in cui è stato sostenuto, ossia nel periodo d'imposta in cui i rifornimenti di carburante sono stati materialmente pagati. Inoltre non ritengo sia applicabile alla fattispecie la procedura di regolarizzazione da Lei indicata, prevista dall'art. 6 c. 8 Dlgs 471/97.
Saluti.
 
Alto