Riferimento: decadenza agevolazioni prima casa
La legge non pone una durata obbligatoria di residenza nel comune di acquisto.
Segnalo però la sentenza della Corte di Casazione a SS.UU. del 21/11/2000 n. 1196. L'inciso sottolineato consente di argomentare a favore di un periodo di residenza minimo di tre anni (entro il quale l'Agenzia delle entrate può contestare la mancanza dei requisiri "prima casa"). Qualcuno ha voluto ravvisare nel testo della sentenza questo obbligo (io non condivido: difatti l'obbligo consiste nell'avere o trasferire la residenza nel comune ove è posto l'immobile, e NON quello di "utilizzare direttaente il bene a fini abitativi").
"In conclusione, si deve affermare che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile ad uso abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato di cui all'art. 1, comma 6, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e' soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (corrispondente all'art. 76, comma 2, del successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso stesso puo' essere emesso, e cioe' dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilita' di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione nel contratto stesso di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi gia' smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione."