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controversia su appello in regionale

Cari amici

sto discutendo con un collega sui termini per proporre appello in regionale

i sostengo che i 60gg decorrono dalla data di notifica della sentenza effettuata dala parte vittoriosa e in caso di mancata notificazione entro 6 mesi o sei mesi e 47gg in caso di sospensione feriale. Il collega sostiene che i 60gg decorrono dalla ricezione della raccomandata di dispositivo della sentenza.

Chi ha ragione?

grazie

Marta:D

sarà l'umidità ma mi va in pappa il cervello di questi tempi...
 
Riferimento: controversia su appello in regionale

Se non vi è notifica della sentenza all'altra parte il "termine lungo" di 6 mesi+gli eventuali 46 gg. decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito della stessa nella segreteria della CTP.
Se invece vi è notifica della sentenza all'altra parte il "termine breve" di 60 gg. decorre dalla data in cui questa riceve notifica della sentenza.
Ciao Marta.
 
Riferimento: controversia su appello in regionale

Se non vi è notifica della sentenza all'altra parte il "termine lungo" di 6 mesi+gli eventuali 46 gg. decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito della stessa nella segreteria della CTP.
Se invece vi è notifica della sentenza all'altra parte il "termine breve" di 60 gg. decorre dalla data in cui questa riceve notifica della sentenza.
Ciao Marta.


Quindi ipotizzando il deposito della sentenza il 18.11.2010 se una delle parti non notifica fi calcolano 6 mesi dal 18/11/2010 e la cartolina di comunicazione dell'esito è solo informativ; mi sembrava che fosse così ma mi fanno venire tanti di quei dubbi.


Grazie MArta
 
Riferimento: controversia su appello in regionale

Nel caso de quo l'art. 38 c. 3 Dlgs 546/92 rinvia all'art. 327 c. 1 c.p.c. il quale testualmente afferma che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292."

Ciao Marta.
 
Riferimento: controversia su appello in regionale

Le sentenze delle Commissioni Tributarie possono essere impugnate entro un termine breve o un termine lungo, a seconda che sia o meno notificata - da una parte e a mezzo di Ufficiale giudiziario - la sentenza impugnata.

Termine breve

Il termine breve è di 60 giorni e decorre dalla data di notifica della sentenza che deve avvenire a cura delle parti in base agli artt. 137 e segg. c.p.c., cioè valendosi dell'Ufficiale giudiziario. La notifica della sentenza ha "valenza bilaterale", nel senso che i sessanta giorni decorrono non solo per il soggetto notificato, ma anche per il notificante (nell'ipotesi, s'intende, di soccombenza parziale di quest'ultimo). Di conseguenza, un eventuale appello incidentale proposto dal notificante, a seguito dell'appello presentato dalla parte notificata e dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, dovrà essere considerato "tardivo". Dal computo dei 60 giorni va escluso, come di consueto, il periodo feriale (1° Agosto - 15 Settembre) previsto dalla Legge 7 Ottobre 1969 n. 742.

Termine lungo

Nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo (fissato dall'art. 327 c.p.c.) di un anno dalla data della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, vale a dire dal momento del suo deposito in Segreteria (a nulla rilevando l'eventuale lettura in udienza del dispositivo: così Cass., sent. 7 Giugno 2002 n. 5201; Cass., sent. 29 Aprile 2002 n. 14496); all'anno va aggiunto anche il periodo di sospensione feriale (1° Agosto - 15 Settembre compresi) per cui il termine diventa normalmente di un anno e 46 giorni (Cass., sent. 6 Giugno 2002 n. 15527; ma potrebbe anche essere superiore se la sentenza viene depositata durante il "periodo feriale" e si ha dunque una "doppia sospensione" da periodo feriale, come affermato da Cass., sent. 18 Gennaio 2008 n. 1053).

Casi particolari

Nella particolare ipotesi di sovrapposizione del termine breve (a seguito di notifica) e di quello lungo (per decorrenza dell'anno dal deposito della sentenza), prevale quest'ultimo, nel senso che se spira il termine lungo mentre è ancora in corso il termine breve, quest'ultimo non consente di superare mai il termine lungo. Ad esempio, se una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata pubblicata il 1° Marzo 2009, il termine lungo scade il 16 Aprile 2010; se la controparte farà notificare la sentenza il 1° Marzo 2010, l'appellante non potrà valersi dei 60 giorni (che scadrebbero il successivo 30 Aprile), ma resta fermo il termine del 16 Aprile 2010 (Cass., sent. 27 Marzo 1990 n. 24275).
 
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