Riferimento: controversia su appello in regionale
Le sentenze delle Commissioni Tributarie possono essere impugnate entro un termine breve o un termine lungo, a seconda che sia o meno notificata - da una parte e a mezzo di Ufficiale giudiziario - la sentenza impugnata.
Termine breve
Il termine breve è di 60 giorni e decorre dalla data di notifica della sentenza che deve avvenire a cura delle parti in base agli artt. 137 e segg. c.p.c., cioè valendosi dell'Ufficiale giudiziario. La notifica della sentenza ha "valenza bilaterale", nel senso che i sessanta giorni decorrono non solo per il soggetto notificato, ma anche per il notificante (nell'ipotesi, s'intende, di soccombenza parziale di quest'ultimo). Di conseguenza, un eventuale appello incidentale proposto dal notificante, a seguito dell'appello presentato dalla parte notificata e dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, dovrà essere considerato "tardivo". Dal computo dei 60 giorni va escluso, come di consueto, il periodo feriale (1° Agosto - 15 Settembre) previsto dalla Legge 7 Ottobre 1969 n. 742.
Termine lungo
Nel caso in cui la sentenza non venga notificata, si applica il termine lungo (fissato dall'art. 327 c.p.c.) di un anno dalla data della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, vale a dire dal momento del suo deposito in Segreteria (a nulla rilevando l'eventuale lettura in udienza del dispositivo: così Cass., sent. 7 Giugno 2002 n. 5201; Cass., sent. 29 Aprile 2002 n. 14496); all'anno va aggiunto anche il periodo di sospensione feriale (1° Agosto - 15 Settembre compresi) per cui il termine diventa normalmente di un anno e 46 giorni (Cass., sent. 6 Giugno 2002 n. 15527; ma potrebbe anche essere superiore se la sentenza viene depositata durante il "periodo feriale" e si ha dunque una "doppia sospensione" da periodo feriale, come affermato da Cass., sent. 18 Gennaio 2008 n. 1053).
Casi particolari
Nella particolare ipotesi di sovrapposizione del termine breve (a seguito di notifica) e di quello lungo (per decorrenza dell'anno dal deposito della sentenza), prevale quest'ultimo, nel senso che se spira il termine lungo mentre è ancora in corso il termine breve, quest'ultimo non consente di superare mai il termine lungo. Ad esempio, se una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata pubblicata il 1° Marzo 2009, il termine lungo scade il 16 Aprile 2010; se la controparte farà notificare la sentenza il 1° Marzo 2010, l'appellante non potrà valersi dei 60 giorni (che scadrebbero il successivo 30 Aprile), ma resta fermo il termine del 16 Aprile 2010 (Cass., sent. 27 Marzo 1990 n. 24275).