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Controllo Formale 730/2008

freddy65

Utente
Un saluto a tutti, qualche giorno fa mi è stata recapitata una lettera dell'Agenzia delle Entrate con la quale mi invitano a trasmette la documentazione relativa alle spese mediche, assicurazione sulla vita, detrazione per canone fitto ecc. relativi al 730 presentato nel 2008 per i redditi 2007.
Sempre in questa lettera mi viene chiesto di trasmettere il tutto anche in copia fotostatica entro 30 giorni dal ricevimento.

Secondo voi come faccio a sapere da quando decorrono i 30 giorni visto che la lettera è datata 31 Agosto 2010 è priva di timbri postali ed è stata lasciata nella cassetta delle lettere, e come vanno trasmessi i documenti ?

Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a sciogliere questi dubbi.

Ciao a tutti.
 
Riferimento: Controllo Formale 730/2008

Il termine di 30 giorni è ordinatorio non perentorio per cui anche se lo superi non succede nulla.
In ogni caso invia al più presto la documentazione per evitare accertamenti che sarebbero perentori.
 
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Secondo voi come faccio a sapere da quando decorrono i 30 giorni visto che la lettera è datata 31 Agosto 2010 è priva di timbri postali ed è stata lasciata nella cassetta delle lettere, e come vanno trasmessi i documenti?

Non puoi, ovvero non possono essere conteggiati a priori i famosi 30 giorni, in quanto trattasi di un semplice invito inviato per posta prioritaria.

I 30 giorni "ufficiali" decorrono solo da quando ricevi l'esito del controllo formale tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al riguardo, l'AdE deve comunicare l'esito del suddetto controllo entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie: 31/12/2010).

Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale dell'11/06/1999 n. 229 ha fatto salva, dopo ampio dibattito, l'interpretazione fornita dall'art. 28 della Legge 449/1997 (ribadita in ultimo anche da Cass., sent. 22/05/2003 n. 8094) di termine ordinatorio. In relazione alla liquidazione dopo la scadenza indicata, l'esercizio del potere, sottoposto a tale tipo di termine, è consentito previa proroga dello stesso, per un periodo comunque non superiore a quello originario. Il termine non è quindi sottoposto a proroga automatica, ma al regime di cui all'art. 154 c.p.c. (Cass., Sent. 09/10/2002 n. 17507).

Ad ogni buon conto, se hai già tutta la documentazione pronta, non vedo perchè aspettare ulteriormente.
 
Riferimento: Controllo Formale 730/2008

Ringrazio tutti per il vostro aiuto, comunque sto cercando di recuperare la documentazione che a causa ristrutturazione in corso dell'appartamento è sepolta da qualche parte :frusty2:.

A proposito della casa dato che usufruisco delle detrazioni per fitto con contratto in base alla legge 431 oltre al contratto mi hanno chiesto una documentazione che attesti che quella in fitto è l'abitazione principale, va bene un certificato di residenza ?

Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a sciogliere questo ulteriore dubbio.

Ciao a tutti.
 
Riferimento: Controllo Formale 730/2008

Ho ricevuto anch'io il controllo formale dall'ag entrate,ma per raccomandata a/r
Si tratta di richiesta correzione detrazione figlio a carico al 50% e non al 100% come io dichiaro da quando e' cambiata la legge sulla situazione divorziati.
Mi chiedo :in molti avranno effettuato tale variazione ,come mai l'agenzia manda cartelle di recupero tasse?
Nel mio caso ,io ho l'affidamento esclusivo di mio figlio che vive con me e non c'e' accordo in sede divorzile sulle detrazione;per cui la legge prevede la mia richiesta del 100% detrazioni dalla busta paga.Solo che il mio ex ha fatto il furbo e continua a segnare il suo 50%!Perche' non han mandato la cartella a lui chiedendo la restituzione del maltolto?
E' possibile avere il testo integrale di tale lg.finanziaria 2007 cosi' lo porto con me insieme alla sentenza di divorzio?
spero che sia solo mancanza di documentazione, ma allora potevano chiedere solo i documenti e non mandarmi la cartella di pagamento!
GRazie
 
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A mio parere, per essere informata ti sarà sufficiente leggere il testo aggiornato attualmente in vigore dell'art. 12, tuir, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia.
Esso stabilisce che le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite al 50% tra i genitori o, in alternativa, possono essere detratti, previo accordo tra i coniugi, al 100% dal genitore che presenta il reddito complessivo più elevato; in caso di separazione effettiva e legale, (...) e cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento in via esclusiva, la detrazione spetta integralmente al genitore affidatario in via esclusiva.
In base ai dati in suo possesso, l'AE è in grado di verificare dalla dichiarazione dei redditi lo stato civile dei genitori dichiaranti (risulta barrata la casella relativa) e la misura della detrazione fruita, in questo caso complessivamente al 150% o 200% (100% la madre + 50% o 100% il padre) e di verificare quale tra i due vanti il reddito più elevato, ma, non disponendo della sentenza di divorzio, non potrà verificare chi sia l'eventuale affidatario in via esclusiva.
 
Riferimento: Controllo Formale 730/2008

A mio parere, per essere informata ti sarà sufficiente leggere il testo aggiornato attualmente in vigore dell'art. 12, tuir, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia.
Esso stabilisce che le detrazioni per figli a carico devono essere ripartite al 50% tra i genitori o, in alternativa, possono essere detratti, previo accordo tra i coniugi, al 100% dal genitore che presenta il reddito complessivo più elevato; in caso di separazione effettiva e legale, (...) e cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento in via esclusiva, la detrazione spetta integralmente al genitore affidatario in via esclusiva.
In base ai dati in suo possesso, l'AE è in grado di verificare dalla dichiarazione dei redditi lo stato civile dei genitori dichiaranti (risulta barrata la casella relativa) e la misura della detrazione fruita, in questo caso complessivamente al 150% o 200% (100% la madre + 50% o 100% il padre) e di verificare quale tra i due vanti il reddito più elevato, ma, non disponendo della sentenza di divorzio, non potrà verificare chi sia l'eventuale affidatario in via esclusiva.


Grazie,
infatti ho preso appuntamento allAE e mi riservo di produrre tutti i documenti..cmq in sede divorzile e' stato detto al mio ex che le detrazioni spettavano a me in quanto affidataria(lui non ha consegnato il 730!!ha lavori in nero)
ma evidentemente ha continuato a detrarre il 50% senza avvisare..solo che non e' arrivato a lui l'avviso a restituire il maltolto!come mai? e' questo che mi fa arrabbiare...!
C'E'ANCHE IL RISCHIO che le detrazioni spettino totalmente a lui che ha redditi superiori ai miei,ma non ha il figlio affidato?paradossale allora!
 
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Il controllo 36 ter (il controllo formale, che consiste nel riscontro dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione richiesta al contribuente) non viene effettuato su tutte le dichiarazioni trasmesse per un periodo d'imposta, come il 36 bis (liquidazione automatizzata).
Annualmente, a livello ministeriale e non locale, sono stabiliti criteri selettivi in base ai quali vengono selezionate le dichiarazioni da assoggettare a controllo e solo tali contribuenti ricevono la richiesta di documentazione, che non è un atto impositivo, ma serve solo ad invitare il contribuente alla presentazione della documentazione necessaria per poter verificare i dati.
Può darsi, quindi, ad es., che la dichiarazione del padre non sia stata segnalata.
Dopo il controllo, se ci sono irregolarità, è comunicato al contribuente l'esito del 36 ter, con una "comunicazione d'irregolarità" che non rappresenta un atto impositivo, non è impugnabile e può essere pagata entro 30 giorni usufruendo della sanzione (30%, ex art. 13, D. Lgs. 471/97) ridotta a 2/3. Entro gli stessi 30 giorni, il contribuente può, comunque, comunicare all'agenzia eventuali dati valutati erroneamente o non considerati, al fine di ottenere un riesame in sede di autotutela.
Solo successivamente a questo procedimento, se ancora non vi è stato il versamento da parte del contribuente, le somme sono iscritte a ruolo e la sanzione è calcolata in misura piena: ecco che nasce la cartella.
Indipendentemente dalle detrazioni vantate dal padre in altre dichiarazioni (che sarà l'ufficio a valutare se dover rettificare o meno), se una valida documentazione comprova la tua spettanza del 100% del carico familiare, credo che queste non potranno essere rettificate.
Spero di essere stata chiara e semplice, affronta la situazione con serenità, perchè non c'è motivo di arrabbiarsi!
 
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Il controllo 36 ter (il controllo formale, che consiste nel riscontro dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione richiesta al contribuente) non viene effettuato su tutte le dichiarazioni trasmesse per un periodo d'imposta, come il 36 bis (liquidazione automatizzata).
Annualmente, a livello ministeriale e non locale, sono stabiliti criteri selettivi in base ai quali vengono selezionate le dichiarazioni da assoggettare a controllo e solo tali contribuenti ricevono la richiesta di documentazione, che non è un atto impositivo, ma serve solo ad invitare il contribuente alla presentazione della documentazione necessaria per poter verificare i dati.
Può darsi, quindi, ad es., che la dichiarazione del padre non sia stata segnalata.
Dopo il controllo, se ci sono irregolarità, è comunicato al contribuente l'esito del 36 ter, con una "comunicazione d'irregolarità" che non rappresenta un atto impositivo, non è impugnabile e può essere pagata entro 30 giorni usufruendo della sanzione (30%, ex art. 13, D. Lgs. 471/97) ridotta a 2/3. Entro gli stessi 30 giorni, il contribuente può, comunque, comunicare all'agenzia eventuali dati valutati erroneamente o non considerati, al fine di ottenere un riesame in sede di autotutela.
Solo successivamente a questo procedimento, se ancora non vi è stato il versamento da parte del contribuente, le somme sono iscritte a ruolo e la sanzione è calcolata in misura piena: ecco che nasce la cartella.
Indipendentemente dalle detrazioni vantate dal padre in altre dichiarazioni (che sarà l'ufficio a valutare se dover rettificare o meno), se una valida documentazione comprova la tua spettanza del 100% del carico familiare, credo che queste non potranno essere rettificate.Spero di essere stata chiara e semplice, affronta la situazione con serenità, perchè non c'è motivo di arrabbiarsi!


Io ho gia ricevuto F24 con somma da saldare obbligatoria!!!!
No, non mi e' chiaro...io devo pagare comunque entro i 30 gg?
il 5 novembre ho appuntamento ,preso da me, per chiarire il LORO errore E far pagare al padre.
Riguardo cio' che ho sottolineato....comunque io devo pagare e basta?.. anche se porto documenti validi e la legge e' dalla mia parte?
devo rivolgermi ai miei legali?SI sicuramente si...in italia si avanti solo con gli avvocati................
 
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