I contratti transitori possono essere stipulati per soddisfare particolari esigenze temporanee dei proprietari o dei conduttori. La legge considera, dunque, l'interesse di uno o dell'altro contraente, ovvero di entrambi. Esiste un regime differenziato a seconda che l'esigenza transitoria competa al locatore, o spetti al conduttore: nel primo caso è sufficiente la semplice enunciazione in contratto dell'esigenza transitoria. Ad esempio il locatore sta aspettando che il figlio si sposi e intanto pensa di mettere a frutto l'immobile. Altri particolari motivi possono essere individuati nell'elencazione contenuta negli accordi locali. Nel caso invece in cui la transitorietà riguardi il conduttore, non basta che una simile esigenza sia specificata nel corpo di una autocertificazione scritta, ma è anche richiesto che ne sia dato riscontro documentale (ad es. la dichiarazione della ditta per cui lavora nei contratti transitori, l'iscrizione ad un corso di laurea o di perfezionamento o di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza nei contratti ad hoc per gli studenti fuori sede ecc.).