Riferimento: contestazione fatture
E se non dovesse contestare la fattura entro i fatidici 5 anni il povero distratto sarebbe costretto a pagare l'importo fatturato?
Grazie
non penso che io possa darti una risposta netta senza alcun significativo elemento in più sulla questione rappresentata. certo è che in 5 anni le parti si attiveranno in un modo o nell'altro...intanto copio/incollo un'interessante estratto tratto da cass. 2004 che meglio rappresenta il "documento fattura" anche per i risvolti della "pretesa" di cui stiamo parlando.
ciao, buona giornata.
..."la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant’è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio"...