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compenso amministratore

Gaia

Utente
Una srl, costituita da due soci di uno è l'amministratore (non professionista), erogherà a fine anno un compenso a quest'ultimo per l'attività svolta. Si chiede se si deve redigere il cedolino paga ed il Cud, se l'amministratore (ora iscritto alla gestione commercianti) deve essere iscritto anche o solo alla gestione separata e se gli utili percepiti ma non distribuiti concorrono insieme al compenso alla determinazione dei contributi inail e inps da versare e in che modo. Grazie
 
Riferimento: compenso amministratore

Considerato che l'amministratore è socio della srl, la posizione Inps è quella della doppia assicurazione.
Ivs commercianti come socio operativo della srl
Gestione separata per il compenso percepito

Considera che tale tesi è stata cmq contrasta da diverse sentenze ma ciò nonostante l'INPS la pretende.

Per quanto attiene gli utili non ho ben capito che cosa tu voglia intendere.
 
Riferimento: compenso amministratore

Considerato che l'amministratore è socio della srl, la posizione Inps è quella della doppia assicurazione.
Ivs commercianti come socio operativo della srl
Gestione separata per il compenso percepito

Considera che tale tesi è stata cmq contrasta da diverse sentenze ma ciò nonostante l'INPS la pretende.

Per quanto attiene gli utili non ho ben capito che cosa tu voglia intendere.

intendevo dire che sui compensi l'amministratore pagherà i contributi, ma se oltre i compensi la società dichiara utili che però vengono distribuiti l'amministratore dovrà calcolare i contributi da versare sulla somma dei compensi e degli utili come se fossero distribuiti?
Inoltre ti chiedo: il verbale assemblea per la determinazione del compenso non è stato fatto a inizio anno ma verrà fatto ora perchè prima la società era sempre in perdita e quindi non potevano permetterselo, ci sono problemi? Potrebbe essero visto come decurtazione di utili?
ultima domanda: prima il premio inail ( a carico della società)veniva calcolato sulla retribuzione convenzionale, la società doveva fare il 770 per questo? Grazie
 
Riferimento: compenso amministratore

Il verbale di determinazione del compenso amministratore può essere redatto in qualsiasi momento ma sempre prima dell’erogazione o accantonamento del compenso stesso.

Tieni presente che la società può recuperare il compenso col criterio di cassa (ossia quando viene pagato) e non di competenza e l’amministratore dovrà dichiararlo con la dichiarazione modello UNICO relativa all’anno in cui effettivamente percepisce il compenso.

La distribuzione di utili se intesa come tale, e non come “compenso all’amministratore” ai sensi dell’art. 2389 CC, dovrà essere dichiarata dall’amministratore come reddito di capitale nel suo modello UNICO e pertanto non dovrà soggiacere alla contribuzione previdenziale.

Se invece la distribuzione viene effettuata ai sensi del 2389 CC si rientra nella fattispecie di compenso con i relativi adempimenti previdenziali.
 
Riferimento: compenso amministratore

Per quanto concerne l'Inail vi e' sempre la retribuzione convenzionale con coefficente minimale e con coefficente massimale.-
Nel modello 770 si deve inserire solamente per il fatto che e' un compenso assimilato a lavoro dipendente.-
saluti.-
 
Riferimento: compenso amministratore

Quindi prima non percependo alcun compenso non bisognava inserire nel 770 l'inail versata sulla retribuzione convenzionale per l'utilizzo dell'auto?
Scusa CONTABILE ma ho ancora alcuni dubbi riguardo ai contributi da versare suglu utili. Non sto parlando del compenso ma dell'utile della società che però non verrà distribuito.Ho letto anche nel forum che vanno assogettati a contribuzione anche se non sono distribuiti. Non ècosì? Inoltre visto che il compenso è annuale e non mensile bisogna fare un unico cedolino (penso a dicembre) e versare i contributi a gennaio? 2/3 a carico società e 1/3 a carico amministratore? ma l'amministratore sarà iscritto contemporaneamente alla gestione separata e comercianti?
 
Riferimento: compenso amministratore

Se la SRL produce un utile che non viene distribuito lo stesso deve essere accantonato al fondo di riserva ordinaria nei limiti di legge ed ad altre riserve per la restante parte semprechè non si debba o si voglia procedere a coperture di perdite pregresse.

Non riesco a capire che cosa tu voglia intendere quando dici che gli utili devono essere assoggettati a contribuzione anche se non vengono distribuiti.

Probabilmente stai facendo riferimento agli utili di società di persone ed in quel caso anche se non distribuito l'utile spettante in capo ad ogni singolo socio in rapporto alla quota sottoscritta concorre a formare la base imponibile per il calcolo contributivo nel quadro RR della dichiarazione del singolo socio.

Puoi tranquillamente fare un unico cedolino a dicembre e versare i relativi contributi a gennaio.

Per l'iscrizione previdenziale ti rimando a quanto detto nel primo post di risposta.
 
Riferimento: compenso amministratore

Scusate se mi intrometto, forse Gaia si vuol riferire alle srl artigiane dove i soci sono iscritti all'INPS e in questo caso anche se trattasi di srl il reddito imputabile ai soci ai fini del calcolo dei contributi previdenziali è quello della srl imputato ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute da ciascuno di essi indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato distribuito o meno, ma solo ed esclusivamente ai fini della contribuzione previdenziale....ma non mi pare questo il caso, visto che un socio è iscritto alla gestione commercianti....mah!
Scusate....buon lavoro.
 
Riferimento: compenso amministratore

Ciao Rocco, non devi scusarti.... la collaborazione e la partecipazione di tutti è un vantaggio per tutti.

La Srl artigiana scartata a priori avendo sostenuto Gaia che il socio è iscritto alla gestione commercianti.
 
Riferimento: compenso amministratore

Scusate se mi intrometto, forse Gaia si vuol riferire alle srl artigiane dove i soci sono iscritti all'INPS e in questo caso anche se trattasi di srl il reddito imputabile ai soci ai fini del calcolo dei contributi previdenziali è quello della srl imputato ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute da ciascuno di essi indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato distribuito o meno, ma solo ed esclusivamente ai fini della contribuzione previdenziale....ma non mi pare questo il caso, visto che un socio è iscritto alla gestione commercianti....mah!
Scusate....buon lavoro.


contributi ivs-inps soci di società di capitali

Ha ragione Gaia .
In riferimento a utili non distribuiti o meglio a REDDITO IRES su soc.di Capitali lo stesso deve essere indicato ai fini del calcolo previdenziale. sIA PER COMMERCIANTI QUANTO PER ARTIGIANI.

rif. circolare INPS n.102/12.06.2003

Per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani , la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito dd'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili, e quindi ancorchè non distribuiti ai soci.
Detta base imponibile rileva comunque non oltre il limite del massimale contributivo.

esempio per Gaia
Es. il Sig.X ha percepitoanche un compenso di amministratore per es.20000 euro versando i contributi come da busta paga alla cassa separata.
nel modello unico 2007 compila i quadri
RC -reddito amministratore
RR.Imponibile IVS (ex.50% di 50000 euro redd.srl) su 25000 euro.

NATURALMENTE Se la Società di Capitali si avvale del regime di trasparenza, la stessa imputerà per trasparenza il reddito 2006 a ciascun socio indipendentemente dalla percezione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il reddito ( sempre ex.50000) sarà imputato ai soci presenti al 31.12.2006 per competenza quadro RH.UNICO.2006.


IN BASE ALLE VERTENZE INPS relative al conguaglio IVS sui redditi della società in proporzione alle quote vedasi Tribunale di Vr 11.4/13.10.2003 n.154/03 Sentenza Dott.Gattiboni contro INPS.

"sussiste l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti ai sensi art.1 co.202 l.662*96 PER IL SOCIO DI SOCIETà COMMERCIALE CHE PARTECIPI ABITUALMENTE AL LAVORO AZIENDALE, COMPIENDO ATTIVITà DI NATURA ORGANIZZATIVA, DI DIREZIONE DELL'IMPRESA ED ANCHE ESECUTIVA.

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Tribunale Monza 135/2002 - Pesaro 161/2003 Parma 344/2003 Milano 3295/2004 dover l'orientamento prevalente è contro la tesi Inps, nel senso che se vi è prevalenza di mansioni svolte come amministratore rispetto all'attività di socio non scatta la doppia contribuzione ma solo il contributo alla gestione separata. L a sentenza infatti si basa sostanzialmente su quanto dispone il comma 208 art.1 legge 662/66 non ammettendo la duplice contribuzine quando l'attività di amministratore si presenta prevalente rispetto a quella di socio lavoratore sul versante del commercio. Il giudice di Parma ha applicato il principio secondo cui una volta accertata la prevalenza nella mansioni di amministratore di società nei riguardi dell'attività autonoma come socio di srl non è ammissibile il duplice inquadramento previdenziale con la conseguente doppia contribuzione.In questa situazione quindi non sorge l'obbligo contributivo anche nella gestione speciale degli esercenti attività commerciali.


saluti.lella.:s-sault:
 
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