Riferimento: compenso amministratore
Scusate se mi intrometto, forse Gaia si vuol riferire alle srl artigiane dove i soci sono iscritti all'INPS e in questo caso anche se trattasi di srl il reddito imputabile ai soci ai fini del calcolo dei contributi previdenziali è quello della srl imputato ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute da ciascuno di essi indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato distribuito o meno, ma solo ed esclusivamente ai fini della contribuzione previdenziale....ma non mi pare questo il caso, visto che un socio è iscritto alla gestione commercianti....mah!
Scusate....buon lavoro.
contributi ivs-inps soci di società di capitali
Ha ragione Gaia .
In riferimento a utili non distribuiti o meglio a REDDITO IRES su soc.di Capitali lo stesso deve essere indicato ai fini del calcolo previdenziale. sIA PER COMMERCIANTI QUANTO PER ARTIGIANI.
rif. circolare INPS n.102/12.06.2003
Per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani , la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito dd'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili, e quindi ancorchè non distribuiti ai soci.
Detta base imponibile rileva comunque non oltre il limite del massimale contributivo.
esempio per Gaia
Es. il Sig.X ha percepitoanche un compenso di amministratore per es.20000 euro versando i contributi come da busta paga alla cassa separata.
nel modello unico 2007 compila i quadri
RC -reddito amministratore
RR.Imponibile IVS (ex.50% di 50000 euro redd.srl) su 25000 euro.
NATURALMENTE Se la Società di Capitali si avvale del regime di trasparenza, la stessa imputerà per trasparenza il reddito 2006 a ciascun socio indipendentemente dalla percezione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il reddito ( sempre ex.50000) sarà imputato ai soci presenti al 31.12.2006 per competenza quadro RH.UNICO.2006.
IN BASE ALLE VERTENZE INPS relative al conguaglio IVS sui redditi della società in proporzione alle quote vedasi Tribunale di Vr 11.4/13.10.2003 n.154/03 Sentenza Dott.Gattiboni contro INPS.
"sussiste l'obbligo assicurativo nella gestione commercianti ai sensi art.1 co.202 l.662*96 PER IL SOCIO DI SOCIETà COMMERCIALE CHE PARTECIPI ABITUALMENTE AL LAVORO AZIENDALE, COMPIENDO ATTIVITà DI NATURA ORGANIZZATIVA, DI DIREZIONE DELL'IMPRESA ED ANCHE ESECUTIVA.
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Tribunale Monza 135/2002 - Pesaro 161/2003 Parma 344/2003 Milano 3295/2004 dover l'orientamento prevalente è contro la tesi Inps, nel senso che se vi è prevalenza di mansioni svolte come amministratore rispetto all'attività di socio non scatta la doppia contribuzione ma solo il contributo alla gestione separata. L a sentenza infatti si basa sostanzialmente su quanto dispone il comma 208 art.1 legge 662/66 non ammettendo la duplice contribuzine quando l'attività di amministratore si presenta prevalente rispetto a quella di socio lavoratore sul versante del commercio. Il giudice di Parma ha applicato il principio secondo cui una volta accertata la prevalenza nella mansioni di amministratore di società nei riguardi dell'attività autonoma come socio di srl non è ammissibile il duplice inquadramento previdenziale con la conseguente doppia contribuzione.In questa situazione quindi non sorge l'obbligo contributivo anche nella gestione speciale degli esercenti attività commerciali.
saluti.lella.:s-sault: