Riferimento: chi collega mi aiuta?
scusate l'intromissione ma avrei alcune perplessità.
il dm del 2 gennaio non dice espressamente nulla in merito alla soggezione o meno dei contribuenti che aderiscono a tale regime alle ritenute a titolo d'acconto in caso di prestazioni professionali o di intermediazione.
infatti all'art.6 comma 1 recita testualmente:
"le ritenute subite dai contribuenti minimi si intendono effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 ......"
l'equivoco secondo me nasce dall'articolo apparso sul sole il 3/1/08 a pagina 24 a firma d.d. (dario deotto???) dove commenta "il decreto firmato ieri disciplina in modo specifico la sorte delle ritenute d'acconto applicabili ai minimi (si pensi ai professionisti e agli intermediari del commercio). Viene specificato che le ritenute possono essere portate in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione. si tratta di una scelta corretta in quanto l'imposta sostitutiva del 20 per cento "sostituisce" l'irpef".
innanzi tutto il decreto non dice quali tipi di ritenute; un imprenditore individuale subisce ritenute d'acconto sugli interessi attivi per esempio, subisce ritenute 4% su eventuali contributi in conto esercizio, subisce ritenute su eventuali espropri ecc....
ricordo che ai tempi del precedente forfettino nulla fu previsto e la non applicazione delle r/a su compensi da lavoro autonomo e intermediazione fu affidata ad una risposta telefisco trasfusa nella circolare n.8 del 26/01/2001 punto 1.7 che recitava "i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi dei regimi di cui agli art 13 e 14 della L.388 del 2000 sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEf. ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto."
che è esattamante il contrario della conclusione a cui giunge il sole 24 ore del 3/1/08.
la confusione regna sovrana e non so cosa dire ai miei clienti, ma se le norme hanno ancora un senso nel sistema italiano io direi che compensi professionali e per intermediazioni non dovrebbero subire ritenute a titolo d'acconto; le altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...) si scomputano dall'imposta sostitutiva del 20%.
se così non fosse i poveri piccoli professionisti sarebbero cronicamente a credito con il fisco italiano e non avrebbero (nella maggior parte dei casi) alcuna altra imposta da cui detrarre le eccedenze, infatti non hanno iva e irap da versare.
attendiamo conferma dall'alto dei cieli (fiscali) di questa soluzione che mi pare dettata dal buon senso.
se così non fosse sarebbe il solito flop di una norma partita con grandi ambizioni e poi ridottasi ad un nulla di fatto...
saluti
Solo qualche considerazione:
Io credo che le molto affrettate conclusioni cui Lei è pervenuto nell’avanti riportato Suo intervento, derivino dalle erronee considerazioni sui presunti equivoci nati, a Suo dire, dall’articolo apparso su Il Sole del 3/01/08 (il Deotto ed i suo lettori non scendono dalle montagne)...
Non è assolutamente vero che il Dm economia del 2 gennaio 2008 nulla dice sulla ritenuta d’acconto. Dice, invero, tutto atteso che, ove avesse voluto esonerare il compenso dalla ritenuta d’acconto lo avrebbe espressamente previsto, così come previsto nelle norme di attuazione dei regimi fiscali c.d. "forfettino e marginale" di cui agli artt. 13 e 14 della Legge n. 388/2000;
Non è assolutamente vero che per i precedenti regimi fiscali “forfettino e marginale” i compensi sono stati esclusi a seguito di una riposta a telefisco, trasfusa nella circolare n. 8 del 26/01/2001...
Nella detta circolare (una circolare non può mai derogare una espressa previsione normativa) sono stati, semmai, anticipati i contenuti del provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 14/03/2001 laddove, in base ai poteri conferitigli dalla Legge, è stato statuito al punto 1.8 dell’art. 1 che: << I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale delle attività marginali non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.>> Analoga previsione è contenuta nell’altro provvedimento sulle norme di attuazione del regome fiscale delle nuove iniziative produttive.
Quindi, ove il legislatore tributario avesse voluto escludere i compensi relativi al regime fiscale dei contribuenti minimi dalla ritenuta di acconto avrebbe dovuto espressamente prevederlo.
L’art. 6 dell’anzicitato Dm Economia 2 gennaio 2008 prevede, invece, che le ritenute subite vengano scomputate dall’imposta sostitutiva... e non sarebbe nemmeno chiaro perché il legislatore, a Suo dire, potrebbe riferirsi alle <<altre eventuali ritenute subite (su interessi, su contributi ecc...)>> e non anche a quelle sui compensi professionali...
A mio parere ed a prescindere da tutte le critiche che possono muoversi ad un legislatore tributario schizofrenico e ballerino, io non credo che <<dall’alto dei cieli>> possano venire smentite su quanto statuito con precisi atti di normazione nel merito della ritenuta d’acconto che dovrà essere operata dal sostituto d’imposta sui compensi corrisposti a contribuenti cui è applicabile il regime fiscale dei contribuenti minimi.
Saluti
T.