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chi collega mi aiuta?

Riferimento: chi collega mi aiuta?

l'equivoco secondo me nasce dall'articolo apparso sul sole il 3/1/08 a pagina 24 a firma d.d. (dario deotto???) dove commenta "il decreto firmato ieri disciplina in modo specifico la sorte delle ritenute d'acconto applicabili ai minimi (si pensi ai professionisti e agli intermediari del commercio). Viene specificato che le ritenute possono essere portate in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione. si tratta di una scelta corretta in quanto l'imposta sostitutiva del 20 per cento "sostituisce" l'irpef".

Certo che a definire corretta la scelta di applicare la ritenuta d'acconto dell'imposta sostitutiva ce ne vuole di coraggio...
Cmq le tue considerazioni sono sensate, purtroppo però viviamo in un Paese insensato.
Penso anch'io vogliano far applicare la ritenuta, altrimenti quali altre ritenute d'acconto potrebbero avere i minimi?
 
Riferimento: chi collega mi aiuta?


Chi non ha letto l’intervento di Tonino Morina su Il Sole di oggi? Suggerisce di dare alla questione ritenuta d’acconto per i “minimi” una soluzione “all’italiana” interpretando la norma (il decreto economia del 2.01.2008) nel senso che qualora, per errore, l’impresa o il professionista...dovesse operare la ritenuta d’acconto... Morina, lascia perdere, per queste operazioni di trasformismo ne sono, sicuramente, molto più bravi loro... io li definisco apprendisti-stregoni... non dimenticare che l’attuale Vice Ministro, Mister Fisco, è stato, in passato, capace d’inventare anche il “comunicato-legge”... Del resto, per i comunisti, le disposizioni si impartiscono a voce...
Ne uscirebbe fuori, davvero, un vero papocchio... L’impresa o il professionista, per non operare la ritenuta d’acconto, deve trovarsi in presenza di un preciso atto di normazione che ne escluda l’applicazione della ritenuta, così come disposto per il passato per gli altri regimi fiscali, c.d. forfettino e marginale. L’art. 25 del dpr 600/1973 non si deroga con una quanto mai risibile “interpretazione” di un proprio atto di normazione (anche se secondario) là dove è stato stabilito, in evidente contrasto con le precedenti statuizioni, che le ritenute subite si considerano effettuate a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge... Non solo non ne ha escluso l’applicabilità, ma ne ha addirittura esplicitato la deducibilità dall’imposta sostitutiva nella considerazione, appunto, che tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo irpef...

Saluti
T.
 
Riferimento: chi collega mi aiuta?


Chi non ha letto l’intervento di Tonino Morina su Il Sole di oggi? Suggerisce di dare alla questione ritenuta d’acconto per i “minimi” una soluzione “all’italiana” interpretando la norma (il decreto economia del 2.01.2008) nel senso che qualora, per errore, l’impresa o il professionista...dovesse operare la ritenuta d’acconto... Morina, lascia perdere, per queste operazioni di trasformismo ne sono, sicuramente, molto più bravi loro... io li definisco apprendisti-stregoni... non dimenticare che l’attuale Vice Ministro, Mister Fisco, è stato, in passato, capace d’inventare anche il “comunicato-legge”... Del resto, per i comunisti, le disposizioni si impartiscono a voce...
Ne uscirebbe fuori, davvero, un vero papocchio... L’impresa o il professionista, per non operare la ritenuta d’acconto, deve trovarsi in presenza di un preciso atto di normazione che ne escluda l’applicazione della ritenuta, così come disposto per il passato per gli altri regimi fiscali, c.d. forfettino e marginale. L’art. 25 del dpr 600/1973 non si deroga con una quanto mai risibile “interpretazione” di un proprio atto di normazione (anche se secondario) là dove è stato stabilito, in evidente contrasto con le precedenti statuizioni, che le ritenute subite si considerano effettuate a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge... Non solo non ne ha escluso l’applicabilità, ma ne ha addirittura esplicitato la deducibilità dall’imposta sostitutiva nella considerazione, appunto, che tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo irpef...

Saluti
T.

Quando il decreto del 2 gennaio parla di ritenute subite non vorrà invece riferirsi a quelle subite sulle fatture emesse nel 2007 e incassate nel 2008?
In questo caso la ritenuta irpef si intenderà ritenuta di imposta sostitutiva....
Saluti
 
Riferimento: chi collega mi aiuta?

mi pare che l'unica speranza sia un chiarimento rapido da parte dell'amministrazione.
secondo me la ritenuta non verrà applicata per due ordini di motivi:
1. (politico) hanno detto che si aspettano grande adesione a questo nuovo regime per far vedere che le semplificazioni funzionano e quindi devono arrivare a certi risultati.
2. (normativo) il 600 disciplina le ritenute d'acconto irpef e questo reddito non è soggetto ad irpef...
attendo speranzoso
saluti

ps. caro turi, non mi pare di aver detto cose fuori dal mondo, tanto è vero che in molti sono disorientati e, qualcuno, addirittura è d'accordo con me. io non so chi valuti la correttezza di ciò che viene affermato sulla stampa specializzata, ma mi arrogo ancora il diritto di non prenderlo per oro colato. nel 2001 il chiarimento arrivò a mezzo circolare e confermato normativamente a distanza di oltre due mesi dall'entrata in vigore del regime "forfettino", se oggi cerco di dare un'interpretazione logica e coerente con ciò che è successo in passato è solo per trovare una soluzione al problema che i miei clienti hanno ora. prova a dire ad un povero ragazzetto che deve incassare 500 euro di aspettare 2 o 3 mesi ad incassare perchè non sai se deve subire o meno la ritenuta e vediamo cosa ti risponde...
 
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