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CESSIONE UNITA' COLLABENTE=CESSIONE TERRENO EDIFICABILE? Sentenza CTP 5166/2013

Pan

Utente
Salve a tutti,

Con sentenza del 10/01/2013 la Corte Suprema di Taranto ha equiparato la vendità di un terreno agricolo con sovrastante immobile diruto collabente a vendità di terreno edificabile (e quindi col pagamento delle tasse da plusvalenza per il vendotiore). Nel caso in questione però il cedente aveva prima dell'atto ottenuto concessione edilizia di demolizione e ricostruzione e venduto poi ad una dittà di costruzioni edili.

Può applicarsi a tutti gli atti di vendità di immobili collabenti accatastati in F/2??? Ci può essere retroattività? Rischiano di partire una valanga di accertamenti!
Mi sembra assurdo, anche perchè negli atti notarili si parla di vendità di immobile, ed il compratore paga l'imposta di registro prevista per immobili, non per terreni edificabili....
 
nelle visure catastali il terreno risulta sempre reddito agrario e dominicale, se questo è divenuto area edificabile e avete dichiarato nell'atto di vendita solo l'unità inagibile e terreno non edif. la differenza di tasse è enorme. bisogna vedere se il terreno all'atto della vendita era già edificabile e su questo avete pagato imu
mi sembra strano che il notaio non abbia fatto le ricerche in quanto per la vendita dei terreni serve il certificato di destinazione urbanistica.
ciao
 
Il terreno, come da certificato di destinazione urbanistica non è edificabile, è un terreno agricolo su cui si trova un immobile accatastato come collabente. Nell'atto si parla di vendita di casa con corte, e le tasse pagate dall'acquirente sono quelle sull'acquisto di una casa, non quelle sull'acquisto di un terreno edificabile. Ma leggendo la sentenza 5166/2013...mi sorge il dubbio che la vendità di una casa collabente (che per essere ristrutturata abbia bisogno di demolizione) possa essere equiparata a vendità di terreno edificabile. Nella sentenza che è facile trovare su internet il terreno non era edificabile...solo che loro avevano ottenuto prima di vendere la casa una concessione di demolizione e ricostruzione...può applicarsi a tutti gli altri casi? Ovvero basta che una casa sia da demolire perchè la sua vendità sia equiparata a vendità di terreno edificabile? In effetti alcuni comuni fanno pagare l'IMU sul sedime...
 
ti dico il mio parere, non dovevate demolirla tutta , bisognava lasciare le parti esterne . sui fabbricati in costruzione (F3) viene pagata imu su area edificabile fino a quando l'immobile viene ultimato e accatastato. comunque eravate consapevoli
ciao
c'era la concessione edilizia, avete venduto un terreno edificabile
 
Ultima modifica:
Ma quella è la sentenza della CTP, non è il mio caso....cmq questo significherebbe che vendere una casa accatastata come collabente che per essere ricostruita deve essere demolita è cosa ben diversa dal vendere una casa su cui si è ottenuta la concessione edilizia di demolizione e ricostruzione.Questa era la domanda.
 
scusami hai scritto tu che prima di vendere avete ottenuto licenza di demolizione e costruzione. E' diverso se tutto ciò avviene dopo la vendita
 
No io ho scritto che c'è una sentenza che riguarda un caso in cui chi aveva venduto aveva ottenuto la licenza prima...solo che speravo di trovare qualcuno che quella sentenza la conosce, mi sembra una sentenza importante che fa giurisprudenza. Cmq nella sentenza si esprime il concetto che l'edificabilità non deriva solo dal PRG o da concessioni edilizie, ma anche solo per esempio dalla vicinanza ad un centro abitato, la presenza di strade ecc...insomma l'edificabilità finisce per essere opinabile e non più stabilità chiaramente da un pezzo di carta (un certificato). Io ho venduto una casa con pareti e tetto ma inagibile, accatastata come collabente e basta, ma ho paura che possano considerarla come cessione di terreno edificabile...cmq metto il link ad un articolo del sole 24 ore:

Il rudere paga l'Imu quando è recuperabile - Il Sole 24 ORE
 
ho letto, come si fa a sapere se faranno accertamenti. bisogna vedere tutti gli atti... prova ad aprire un'altro post specificando solamente il tuo caso. parlane con il notaio dei tuoi dubbi
ciao
 
La legge non disciplina espressamente questa fattispecie, ma gli immobili crollati e i ruderi, accatastati nella categoria F3 (fabbricati "collabenti"), che ha rendita catastale pari a zero, sono di fatto esenti dall’Imu, salvo che non insistano su un’area fabbricabile, nel quale caso si dichiara il valore dell’area
Vi è innanzitutto una errata indicazione della categoria catastale delle unità collabenti, non F3 ma F2, ma questo ovviamente non incide nel merito. Si ritiene invece che le unità immobiliari accatastate in cat. F/2 siano comunque soggette al pagamento dell’imposta esprimono potenziale edificatorio che in assenza del fabbricato (in zona agricola) non ci sarebbe. Quindi ritengo che per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

LEGGI bene ALLA FINE
 
Nel caso di unità classificate catastalmente come collabenti, poi, è necessario operare un’ulteriore distinzione.
Infatti, se il fabbricato è ancora essenzialmente in piedi, ma in condizioni da non produrre reddito, non è dovuta l’imposta; ma se, di fatto, è praticamente raso al suolo e con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come se fosse un’area di terreno fabbricabile e quindi si considera l’imposta da pagare per il terreno.
leggendo qui DOVRESTI STAR TRANQUILLO
 
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