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cellulare

Re: x vally

...scusami vally...io non stavo scherzando ma all'inizio hai posto un quesito troppo generico...comunque dam ti ha risposto esattamente....buona serata..
 
Re: base imponibile

l'art. 13 comma 3
Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis del secondo comma dell'articolo 19 (ora 19 bis1 c 1 lt g) la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione di imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.
A me sembra che parli solo di ridurre la base imponibile e non di escluderla.
Indicare in fattura che il 50% sia escluso ai sensi dell'articolo 13 c 3 non mi sembra appropriato.
Buona serata!
 
Re: base imponibile

50% imponibile al 20%
50% esente art.10 n.27 quinquies.
ciao
 
Re: base imponibile

no, questa cosa è stata discussa più volte in questi forum.

l'art. 10 27 5 nn c'entra..
è per le operazioni con iva nn detratta al 100%.. leggetelo sto art. 10...

qui va indicato art. 13 dpr 633/72 e art. 30 c.5 l.388/2000

Chiarimenti su quest’ipotesi sono stati forniti con la circolare del 3 gennaio 2001 n. 1 par. 2.3.4, di cui si riporta:
"La effettuazione della detrazione, anche se parziale, all'atto dell'acquisto
dei veicoli, comporta che la successiva vendita, a differenza di quanto
avveniva nella vigenza delle precedenti disposizioni, non puo' essere
effettuata in regime di esenzione, in quanto l'art. 10, n. 27) quinquies, del
DPR n. 633 del 1972 dichiara esenti dal tributo le sole cessioni che hanno per
oggetto beni acquistati o importati senza aver detratto, neppure in parte, la
relativa imposta. "

ciao..
 
L'art.10, 27 quinquies non trova applicazione in quanto riferito esclusivamente ad acquisti senza il diritto alla detrazione TOTALE della relativa imposta (formulazione che, peraltro, ha creato non pochi problemi con gli acquisti assoggettati a detrazione IVA parziale !!).
Così come non è possibile "far sparire" 50% del corrispettivo dovuto (cfr. art.13, comma 1 DPR 633/72).
L'art.13, comma 3, è stato introdotto specificamente per i cellulari !!!
Pertanto, indicare il 50% quale imponibile iva al 20% ed il rimanente 50% escluso dalla base imponibile ex art.13 comma 3, è la procedura corretta !!!
Ciao
 
ovviamente dam concordo con te per l'articolo.. tranne sul fatto che sia appositamente per i cellulari.. infatti la circolare per spiegare tale cosa si riferisce alle auto.. basta nn aver detratto l'iva a monte al 100%

ciao
 
Ciao Alberto,
scusa l'insistenza ma il comma 3 è stato introdotto dal DL 13 maggio 1991,n.151 (quindi 10 anni prima della circolare cui ti riferisci) quando l'IVA sugli autoveicoli era sempre indetraibile al 100%!
E non a caso il comma 3 parla del 50% della base imponibile (quando mai per le autovetture si è potuto detrarre il 50% dell'IVA ???).
Se ora l'Agenzia delle Entrate ha cercato di ricondurre l'applicabilità dell'art.13, comma 3, anche alla cessione di auto (detrazione 10% dell'IVA), si tratta unicamente di una forzatura.
Ed infatti l'Agenzia delle Entrate non riprende mai le fatture per cessioni di auto con il 90% esente art.10, 27-quinquies, anche se non propriamente corrette.
Ciao.
 
l'art. 10 27 c.5 fa riferimento all'iva non detratta al 100%...

la circolare 2001 esplica come si fattura un bene con iva non detratta al 100%..
che sia cellulare che sia autovettura.. l'art. 27 non c'entra

che tu faccia una fattura per l'auto parte ad iva e parte art. 27 è sbagliato..
che la gdf non te la contesti nn è corretto..(ma ti contestano anche le cose giuste quindi...)
che l'art. 10 vada in dichiarazione iva è pacifico
che non ci vadan queste operazioni idem..

l'art. 13. c3 fa riferimento ad una lettera e bis che nn si trova piu nell'art. 19 sin dal 01/01/1998..

l'art. 13 c3 è applicabile a tutti questi tipi di operazioni che han l'iva parzialmente detratta.

ciao
 
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