Riferimento: Avviso bonario (ravvedimento operoso)
Quetsa sarebbe la soluzione ideale, l'Agenzia Entrate di qui però non è di questo avviso e ritiene quei ravvedimenti operosi come non fatti; c'è qualche norma che può essermi utile per farmi valere?
Cosa posso fare per tutelarmi?
Grazie.
Il decreto anticrisi (n.185/2008 articolo 16, comma 5) ha introdotto alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, ha ridotto le sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, rendendo più conveniente il ricorso a tale istituto.
Il ravvedimento operoso consente al contribuente - autore di una o più violazioni tributarie (nonché ai soggetti solidalmente obbligati) - di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, usufruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. A tale fine, la regolarizzazione deve avvenire entro un determinato periodo di tempo e, comunque, prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
In pratica, il contribuente può sanare la violazione del mancato pagamento di un tributo o di un acconto attraverso il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito, ottenendo un abbattimento della sanzione pari ad un dodicesimo del minimo.
Nel caso in cui il contribuente regolarizzi gli errori o le omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione dovuta è ridotta ad un decimo del minimo.
Infine, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, è possibile ravvedere la relativa violazione entro novanta giorni dalla scadenza versando la sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo.
Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso entrano in vigore a decorrere dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008. Pertanto, le nuove misure di riduzione da applicare alle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento riguardano tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate a decorrere da tale data, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in tempo anteriore. In altri termini, le nuove disposizioni attraggono tutte le violazioni ancora suscettibili di ravvedimento, ossia tutte le violazioni commesse, non ancora contestate e non già ravvedute.
e poi il calcolo degli interessi viene effettuato al tasso legale annuo dal giorno in cui deoveva esser effettuato il versamento a quello in cui è stato effettuato. hai calcolato cosi gli interessi
comunque se vai sul sito agenzia delle entrate e ricerchi errato calcolo interessi ravvedimento o vai con ravvedimento lo trovi nella guida 6/05.
va bene così