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Avviso bonario (ravvedimento operoso)

Spider

Utente
E' arrivato un avviso bonario per versamenti iva del 2006 effettuati
in ritardo con i conteggi di sanzioni ed interessi.
Tutti quei versamenti sono stati effettuati con ravvedimento operoso.
Da un controllo all'Agenzia delle Entrate sembra che i conteggi delle
sanzioni siano corretti, mentre quelli degli interessi in più casi
siano inferiori al dovuto per pochi centesimi.
E' possibile che in base a questo non ritengano valido il ravvedimento
operoso?
Gli interessi versati (in meno per pochi centesimi) vanno persi e non
è possibile recuperarli?

Grazie.
 
Riferimento: Avviso bonario (ravvedimento operoso)

E' arrivato un avviso bonario per versamenti iva del 2006 effettuati
in ritardo con i conteggi di sanzioni ed interessi.
Tutti quei versamenti sono stati effettuati con ravvedimento operoso.
Da un controllo all'Agenzia delle Entrate sembra che i conteggi delle
sanzioni siano corretti, mentre quelli degli interessi in più casi
siano inferiori al dovuto per pochi centesimi.
E' possibile che in base a questo non ritengano valido il ravvedimento
operoso?
Gli interessi versati (in meno per pochi centesimi) vanno persi e non
è possibile recuperarli?

Grazie.

no dovete versare la differenza degli interessi versati in meno...
 
Riferimento: Avviso bonario (ravvedimento operoso)

no dovete versare la differenza degli interessi versati in meno...

Quetsa sarebbe la soluzione ideale, l'Agenzia Entrate di qui però non è di questo avviso e ritiene quei ravvedimenti operosi come non fatti; c'è qualche norma che può essermi utile per farmi valere?
Cosa posso fare per tutelarmi?
Grazie.
 
Riferimento: Avviso bonario (ravvedimento operoso)

Quetsa sarebbe la soluzione ideale, l'Agenzia Entrate di qui però non è di questo avviso e ritiene quei ravvedimenti operosi come non fatti; c'è qualche norma che può essermi utile per farmi valere?
Cosa posso fare per tutelarmi?
Grazie.
Il decreto anticrisi (n.185/2008 articolo 16, comma 5) ha introdotto alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, ha ridotto le sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, rendendo più conveniente il ricorso a tale istituto.

Il ravvedimento operoso consente al contribuente - autore di una o più violazioni tributarie (nonché ai soggetti solidalmente obbligati) - di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, usufruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. A tale fine, la regolarizzazione deve avvenire entro un determinato periodo di tempo e, comunque, prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In pratica, il contribuente può sanare la violazione del mancato pagamento di un tributo o di un acconto attraverso il versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito, ottenendo un abbattimento della sanzione pari ad un dodicesimo del minimo.
Nel caso in cui il contribuente regolarizzi gli errori o le omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione dovuta è ridotta ad un decimo del minimo.
Infine, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, è possibile ravvedere la relativa violazione entro novanta giorni dalla scadenza versando la sanzione ridotta ad un dodicesimo del minimo.

Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso entrano in vigore a decorrere dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008. Pertanto, le nuove misure di riduzione da applicare alle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento riguardano tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate a decorrere da tale data, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in tempo anteriore. In altri termini, le nuove disposizioni attraggono tutte le violazioni ancora suscettibili di ravvedimento, ossia tutte le violazioni commesse, non ancora contestate e non già ravvedute.

e poi il calcolo degli interessi viene effettuato al tasso legale annuo dal giorno in cui deoveva esser effettuato il versamento a quello in cui è stato effettuato. hai calcolato cosi gli interessi

comunque se vai sul sito agenzia delle entrate e ricerchi errato calcolo interessi ravvedimento o vai con ravvedimento lo trovi nella guida 6/05.
va bene così
 
Riferimento: Avviso bonario (ravvedimento operoso)

Grazie per la risposta.

Provo a spiegare in modo più dettagliato il caso perchè si sta complicando: trattasi non di avviso bonario, ma di cartella di pagamento; non essendo però arrivati in precedenza avvisi bonari, si può andare all'Agenzia delle Entrate e trattare tale cartella come se fosse un avviso bonario.
Dopo il primo colloquio sono stati fatti degli sgravi parziali e riliquidato quanto dovuto.

Ieri sono tornato all'AdE ed ecco quanto successo: spero possiate aiutarmi perchè il funzionario è piuttosto rigido sulle sue posizioni e tende ad essere piuttosto scontroso nel rapporto col contribuente e sono costretto a tornare da lui e non posso provare con altri.

I problemi sono due principalmente:

- l'AdE, per calcolare gli importi di sanzione ed interessi sul ravvedimento iva, prende i dati delle liquidazioni dal quadro VH di Unico (dove gli importi vanno arrotondati); io invece ho fatto i ravvedimenti basandomi sull'imposta dovuta al centesimo, dato che è quella l'imposta dovuta, non quella arrotondata. Mi dite per cortesia se ho fatto correttamente? Perchè il funzionario dice che si prendono gli importi dal VH, ma in sede di ravvedimento operoso il VH ancora
non esisteva ed inoltre non mi pare il ragionamento giusto.
Qundi vorrei vostro riscontro e magari anche una norma a cui rifarmi perchè adesso devo fare un'istanza di sgravio ben dettagliata e documentata.

- In diverse liquidazioni, per colpa di una maledetta calcolatrice che troncava invece di arrotondare i millesimi di euro, ho alcuni ravvedimenti operosi sbagliati per 1 centesimo negli interessi o 1 centesimo nelle sanzioni.
In questo caso il funzionario dice che viene considerato come non perfezionato il ravvedimento, vengono calcolate sanzioni del 30%, e da
queste vengono tolti gli interessi e le sanzioni effettivamente versate.
Per cui alla fine, su 12 ravvedimenti operosi sbagliati in totale per
10-12 centesimi, mi ritrovo un pagamento dovuto di circa 2.500 euro.
Dice che ci sono diverse circolari in merito ma a me sembra tutto assurdo.

Veramente, non so che fare.

Solitamente gli avvisi bonari all'AdE o li risolvo o sono correttamente da pagare per cui non ci sono storie; in questo caso vorrei capire se veramente ha ragione il funzionario, per cui potrei solo chiedergli buon senso (che non ha e non avrà), o se ho qualche carta in mano per poter far ricorso o non so che altro.

Non ho mai avuto tali problemi per cui non so nemmeno come procedere.

Ora ho un appuntamento fissato tra 2 settimane con lo stesso funzionario, che si aspetta una richiesta di sgravio ben dettagliata e documentata, con un richiamo alla norma che mi permetta di sostenere la mia tesi secondo la quale il ravvedimento è giusto calcolarlo su quanto dovuto e non su quanto presente in VH.
Per quanto riguarda invece i centesimi versati in meno, mi ha già detto che ci sono parecchie circolari in merito, secondo la quali anche 1 solo centesimo versato in meno rende il ravvedimento come non eseguito.

Mi potete dare una mano?

Grazie.
 
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