Riferimento: autofatturazione
Proprio semplice non è: comunque ci provo!
Ai sensi del nuovo c. 2 dell’art.17 del D.P.R. n. 633/1972, nel caso di un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario italiano, il quale dovrà procedere all’autofatturazione
dell’operazione secondo il meccanismo del reverse charge. Che non vuol dire integrare con l’Iva l’originaria fattura UE ma significa emettere un nuovo documento, l’autofattura appunto.
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede che il cedente/prestatore estero emetta una fattura senza alcun addebito di imposta, la quale deve indicare anche il numero di partita iva dell’acquirente oltre alla propria Partita Iva. L’acquirente (cessionario) si “sostituisce” al cedente (prestatore servizio) diventando il debitore dell’imposta in sua vece (art. 21 c. 2 lett.
f e f bis Dpr 633/72).
L’acquirente italiano, al ricevimento della fattura, deve provvedere a :
- emettere autofattura indicando l’aliquota iva da applicare e l’imposta relativa (art. 21 co. 5);
- effettuare l’annotazione sul registro delle fatture emesse (art.23 Dpr 633/72) entro il mese di ricevimento ;
- effettuare l’annotazione sul registro delle fatture di acquisto (art. 25 Dpr 633/72), onde esercitare il diritto di detrazione dell’imposta.
Per emettere l'autofattura :
L’acquirente dei servizi (es.: il Committente italiano) riporta su sua carta intestata, indirizzata a se medesimo, una dicitura del tipo “Autofattura n. … del …. emessa ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72“ richiamando nel corpo della fattura gli estremi dell’originaria fattura estera (ragione sociale, indirizzo e P. Iva del fornitore estero, numero e data), ripetendo l’importo della fornitura (in euro se l’originaria fattura era in valuta diversa) e applicando l’Iva 20%. Si consiglia di allegare all’autofattura copia della fattura estera. La numerazione delle autofatture puo’ essere autonoma ovvero progressiva con le normali fatture emesse. Il numero di protocollazione nel Registro acquisti puo’ essere autonomo, se si adotta un registro sezionale, ovvero progressivo.