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associato in partecipazione

catia1971

Utente
salve, sono nuova del forum e non so se avete già affrontato l'argomento, ma, avevo bisogno di sapere se un associato in partecipazione può rinunciare agli utili derivanti dall'associazione e se lo si può mettere per iscritto direttamente nella stipula del contratto... :confused:
grazie per le eventuali risposte.
 
domanda .... strana. perchè l'associato dovrebbe rinunciare agli utili? e perchè fare allora l'associazione? non mi sembra i motivi possano essere legittimi.
Quello che si puo' o non si puo' fare dipende anche dalla giustificazione economica dell'atto. Non è questione di potere o non potere....
 
l'associato in partecipazione corrisponde alla persona di mio marito, in quanto lavoratore nella mia ditta di impianti elettrici, quindi utili o non utili stiamo sempre in famiglia..... quindi per evitare di fare una a/r tutti gli anni per rinunciare ai suddetti, vorrei sapere se poteve essere specificato direttamente nel contratto, visto che lo devo rinnovare!! grzie
 
si tratta di utili non tassabili in capo a tuo marito e di costi indeducibili per te ex art 60 tuir. Non ha senso la eventuale rinuncia.
 
Come ha spiegato Luigia, si tratterebbe di un comportamento antieconomico che potrebbe essere sindacato dall'amministrazione finanziaria. Inoltre se l'associato apporta lavoro si potrebbe configurare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato "mascherato" da associazione in partecipazione.
Ciao.
 
a me pare che sulla inutilità dell'associazione in partecipazione nella quale l'associato rinunci agli utili, si è già correttamente espressa Luigia.
L'associazione in partecipazione o, nel vostro caso una eventuale impresa familiare, vedrebbe alleggerire il carico fiscale. Nell'impresa familiare ha anche un senso non distribuire gli utili che sono tassati anche in assenza di distribuzione.
In assenza di una ripartizione, che per il principio di progressività, fa ridurre l'intero carico fiscale in misura pù che proporzionale, non si comprende questo contratto posto in essere, a meno che il solo scopo sia quello di essere in regola ai fini dell'ispettorato del lavoro sia ai fini assicurativi e quelli previdenziali.
ciao
 
per essere in regola basterebbe l'iscrizione del marito come collaboratore familiare... A meno che non si tratti di un espediente per l'esercizio dell'attività della moglie la quale non possiede i requisiti richiesti. In questo caso avrebbre senso l'associazione in partecipazione. Riguardo al rapporto di lavoro subordinato tra coniugi in caso di controllo verrebbe comunque annullato per mancanza di requisiti fondamentali quali subordinazione, potere direttivo e potere disciplinare.
 
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