gino, almeno per il 2002 si gli studi di settore vanno presi in mano come si fa di solito..... per il resto... è vero che non ti adegui come ti adegui ora, ma è anche vero che parti da ricavi già adeguati (2001) integrati solo dalle previste percentuali... e detti minimi vanno garantiti...
per giovanni, i benefici, a grandi linee son questi:
1. applicazione, su una quota di reddito, dell’IRPEF e dell’IRPEG in misura ridotta;
2. sospensione dell’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, quindi benefici in merito alla venuta meno della sanzione in caso di mancato rilascio (se il cliente la richiede cmq, vanno emesse lo stesso)
3. limitazione nei poteri di accertamento da parte dell’Ufficio.
1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
Al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello del 2001 (c.d. extra reddito), sono applicate le aliquote d’imposta previste dalla riforma fiscale e, in via facoltativa, l’esenzione dai contributi previdenziali.
Agevolazione ai fini reddituali
Per i contribuenti soggetti IRPEF la quota di reddito eccedente quello del 2001 è tassata applicando l’aliquota del 23%. L’extra reddito è invece tassato con l’aliquota del 33% qualora il reddito 2001 di tali soggetti sia stato superiore a € 100.000.
Per i soggetti IRPEG alla quota eccedente il reddito 2001 è applicata l’aliquota del 33%.
Agevolazioni contributive
La quota esente ai fini contributivi è quella che eccede il reddito minimo calcolato tenendo conto dei vincoli di incremento reddituale. Con riferimento al 2003 la quota esente da contributi sarà quella che eccede il reddito 2001, incrementato del 7%, mentre per il 2004 quella che eccede il reddito 2003, incrementato del 3,5%.
L’esenzione ai fini contributivi spetta soltanto per la quota di reddito che eccede il minimale reddituale ed è facoltà del contribuente avvalersene.
2. SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Un ulteriore vantaggio derivante dall’adesione al concordato consiste nella sospensione, ai fini tributari, dell’obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.
La citata sospensione opera per le operazioni poste in essere a partire dalla data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo; pertanto fino a tale data si dovrà continuare a rispettare l’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.
3. LIMITAZIONE NEI POTERI DI ACCERTAMENTO
La limitazione ai poteri dell’Ufficio consiste nella preclusione dell’accertamento induttivo nel caso di mancata tenuta o rifiuto di esibire le scritture contabili e analitico presuntivo (ad esempio tramite gli studi di settore).
ciao....