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Ancora sull'art. 12 legge 289 (condono) per favore leggete

Buon giorno a tutta la comunità. mi chiamo Marco Cogoni, scrivo da Cagliari, non ho trovato risposta ai miei problemi per cui ho deciso di provare a chiedere a Voi.

Nel 2003 ho ricevuto la comunicazione, da parte del servizio riscossione, dell'avviso con cui mi si comunicava la possibilità di aderire al condono ex art. 12 legge 289/2002, il mio debito originario era di circa 20,000 euro. mi si dava la possibilità di estinguere il debito pagando circa 5,000 euro, con la possibilità di adempiere in due rate: l' 80% entro il 16 aprile 2003 per circa 4,000 euro, e per il restate 20% per circa 1,000 entro il 16 aprile 2004.

Deciso ad aderire al condono il 12/05/03 ho pagato il 20% del debito (era in atto una piccola proroga), successivamente dovevo versare il restante 20%.

Per pagare 4,000 avevo dovuto fare letteralmente i salti mortali, in quel periodo ero fortemente in difficoltà, purtroppo alla scadenza del 16 aprile del 2004 non avevo ancora racimolato la differenza del 20% e non ho pagai quindi la seconda e ultima rata. Mi racavo al concessionario nel mese di giugno del 2004 perchè solo allora avevo i soldi a disposizione, ma recatomi agli sportelli mi risposero che non potevano accettare i miei soldi, che non potevano materialmente per mancanza dei "codici".
Mi recai più volte allo sportello ma nulla da fare.
In seguito ho scoperto di essere decaduto dal beneficio del condono e i miei 4,000 euro distribuiti nelle varie cartelle relative al debito.

La mia domanda è questa: posso fare qualcosa per risolvere questa situazione? ci sono speranze per me? uscirò mai da questo incubo? ho letto da poco che il termine ultimo per la notificazione del debito è il 31/12/2008, io non ricevuto nulla, può voler dire qualcosa? cosa posso fare?

Grazie mille.

Marco Cogoni
 
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Riferimento: Ancora sull'art. 12 legge 289 (condono) per favore leggete

Buon giorno a tutta la comunità. mi chiamo Marco Cogoni, scrivo da Cagliari, nella mia città non ho trovato risposta ai miei problemi per cui ho deciso di provare a chiedere a Voi.

Nel 2003 ho ricevuto la comunicazione, da parte del servizio riscossione, dell'avviso con cui mi si comunicava la possibilità di aderire al condono ex art. 12 legge 289/2002, il mio debito originario era di circa 20,000 euro. mi si dava la possibilità di estinguere il debito pagando circa 5,000 euro, con la possibilità di adempiere in due rate: l' 80% entro il 16 aprile 2003 per circa 4,000 euro, e per il restate 20% per circa 1,000 entro il 16 aprile 2004.

Deciso ad aderire al condono il 12/05/03 ho pagato il 20% del debito (era in atto una piccola proroga), successivamente dovevo versare il restante 20%.

Per pagare 4,000 avevo dovuto fare letteralmente i salti mortali, in quel periodo ero fortemente in difficoltà, purtroppo alla scadenza del 16 aprile del 2004 non avevo ancora racimolato la differenza del 20% e non ho pagai quindi la seconda e ultima rata. Mi racavo al concessionario nel mese di giugno del 2004 perchè solo allora avevo i soldi a disposizione, ma recatomi agli sportelli mi risposero che non potevano accettare i miei soldi, che non potevano materialmente per mancanza dei "codici".
Mi recai più volte allo sportello ma nulla da fare.
In seguito ho scoperto di essere decaduto dal beneficio del condono e i miei 4,000 euro distribuiti nelle varie cartelle relative al debito.

La mia domanda è questa: posso fare qualcosa per risolvere questa situazione? ci sono speranze per me? uscirò mai da questo incubo? ho letto da poco che il termine ultimo per la notificazione del debito è il 31/12/2008, io non ricevuto nulla, può voler dire qualcosa? cosa posso fare?

Grazie mille.

Marco Cogoni

L'Ade, con risoluzione n. 125/E del 12/08/2005, ha escluso che la procedura di cui all'art. 12 della L. 289/2002 potesse considerarsi perfezionata in caso di ritardato od omesso versamento delle somme alle rispettive scadenze.
La motivazione sta nel fatto che la sanatoria di cui all'art. 12, contrariamente alle altre previste nella stessa Legge, non contiene una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria (cfr. circolare 28/E/2003).
Però la CTP di Avellino Sez. V, con Sent. n. 2 del 15/01/2007, ha dichiarato l'efficacia della sanatoria ex art. 12 L. 289/2002 in caso di omesso versamento della seconda e ultima rata in quanto la norma nulla dispone in caso di omesso versamento della seconda e ultima rata dovuta. In tal caso, ha stabilito la CTP di Avellino, per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza si applicano le disposizioni dell'art. 14 DPR 602/73. E' dovuta inoltre una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, oltre interessi legali.
Di conseguenza la sanatoria dovrebbe essere valida e dovrebbero richiederti solo il pagamento dei 1.000 euro con l'applicazione di sanzioni e interessi.
Per il momento non devi fare nulla e aspettare che ti mandino la cartella di pagamento.
 
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Ok, grazie Rocco, speriamo sia così, la cartella dovrebbe arrivare entro il 31/12/2008? nel caso non dovesse arrivare come devo comportarmi?

In questo forum c'è per caso qualche altro utente che si trova nella mia situazione?

Grazie.

Marco Cogoni
 
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Ciao Marco, a me è successo un caso analogo al tuo per un cliente dello studio.

Volevo solo precisare che non ti devono arrivare altre cartelle di pagamento in quanto di fatto rimangono non saldate le cartelle originarie oggetto del condono.

Infatti, se l'agenzia delle entrate non ha considerato perfezionato il condono a seguito dell'omesso o ritardato pagamento della seconda rata, non ha comunicato all'esattoria l'annullamento delle cartelle e pertanto la tua posizione debitoria rimane tutt'oggi aperta.

Tieni inoltre presente che dal 2005 ad oggi nè l'agenzia delle entrate nè l'esattoria aveva comunicato il mancato accoglimento del condono o l'esistenza del debito esattoriale residuo.

Unico atto "ufficiale" del mancato accoglimento del condono è stata appunto l'iscrizione di ipoteca.
 
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Ciao Silvia, tu come hai risolto con il tuo cliente?

Perchè c'è un'apparente discrepanza fra quanto affermi tu, cioè che non mi arriverà nessuna cartella e quanto affermato da Rocco che mi consiglia di aspettare la cartella di pagamento (immagino relativa al condono non andato a buon fine)?

Ancora vorrei sapere perchè non inviano comunicazione del mancato accoglimento del condono? è legale un simile comportamento? quando ad esempio se non accolgono una dilazione di pagamento lo comunicano.

A me non risulta ci siano a mio carico iscrizioni di ipoteca

Abbiate pazienza ma non essendo un addetto ai lavori non capisco queste differenze.

Marco
 
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Anche io sono rimasta costernata da questa cosa.

Dopo varie richieste di chiarimenti sia all'esattoria che all'agenzia delle entrate mi è stato risposto che l'agenzia delle entrate non è tenuta ad effettuare nessuna comunicazione al contribuente in merito al mancato accoglimento del condono, mentre l'esattoria, trovandosi una posizione debitoria ancora da saldare, come spesso accade, ha provveduto all'iscrizione dell'ipoteca senza effettuare alcun tipo di comunicazione preventiva al contribuente.

Tutto questo è successo all'inizio del mese di agosto, e sicuramente verrà presentato il ricorso richiedendo che venga riconosciuta la validità del condono sulla base delle motivazioni che anche Rocco ha evidenziato (Sentenza CTP di Avellino).

Nel frattempo però, se il cliente ha voluto cancellare l'ipoteca sulla casa, ovviamente ha dovuto saldare la cartella (.......) .

Relativamente alla tua domanda sulla scadenza io penso che debba essere considerato il termine di prescizione delle cartelle originarie oggetto del condono che dovrebbe essere di 10 anni dalla data di notifica.

Ciao
 
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Voi pensate che con questa nuova finanziaria questo problema possa trovare soluzione e regolamentazione?

In assenza di comunicazione da parte del concessionario o dell'agenzia e quindi non avendo alcun atto da impugnare quale procedura mi converrà saguire? cioè se vado dal concessionario e chiedo un estratto i vecchi debiti compaiono, però non mi è stato comunicato ufficialmente nulla....

In merito a questa affermazione: "Relativamente alla tua domanda sulla scadenza io penso che debba essere considerato il termine di prescizione delle cartelle originarie oggetto del condono che dovrebbe essere di 10 anni dalla data di notifica." è una questione penso complicata perchè come va considerata l'adesione al condono? come un atto interruttivo della prescrizione?

Marco
 
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Ho trovato nel sito questa informazione:

Entro il 31 Dicembre 2008 dovrà avvenire la notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti che, beneficiando dei condoni stabiliti dagli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 14, 15 e 16 della Legge numero 289 del 2002, non hanno provveduto ad eseguire, integralmente o parzialmente, i pagamenti rateali entro le scadenze previste.

però come si nota l'articolo 12 non è contemplato, e quindi "noi" che abbiamo usufruito dell'articolo 12 cosa dobbiamo aspettarci? ma io mi chiedo solo in Italia succedono queste cose?

Marco
 
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Ciao a tutti!
Anche io sono nella stessa situazione.. L'unica differenza è che ho pagato la seconda rata il 16/05/04.. In pratica visto che la prima rata in virtù della proroga di un mese è stata pagata il 16/05/03 la seconda è stata pagata 1 anno dopo quindi in ritardo. Ho pagato all'esattoria e ho la quietanza di pagamento riportante la dicitura "20% rata condono lg 289/2002" e nessuno nè allora nè successivamente mi ha mai detto che il condono non era stato accettato. L'ho scoperto 1 mese fa quando mi sono state notificate delle intimazioni di pagamento di cartelle per me condonate. Le rate pagate sono state considerate dei semplici acconti. Ho scritto all'Agenzia delle Entrate e sono in attesa di una risposta, o accolgono le mie richieste o mi consegnano un diniego di condono così da poter far ricorso.

C'è anche un'altra sentenza a nostro favore, è la Sentenza della CTP di Matera, Sezione III n.174/3/05 pronunciata il 29/11/2005 e depositata il 21/03/06 che dispone che "l'errore nel pagamento delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle, a causa delle continue e disordinate proroghe dei condoni, rientra tra gli errori scusabili. Inoltre, il saldo versato in ritardo non fa decadere dalla sanatoria".

Tutto quello che so è che non sono tenuti a comunicare al contribuente il diniego del condono e che non ci sarà una nuova cartella perchè quella originaria non è stata saldata.
Scrivete sul forum se qualcuno ha risolto in passato o sta risolvendo questo tipo di situazioni.. E' importante! Grazie
 
Riferimento: Ancora sull'art. 12 legge 289 (condono) per favore leggete

Nn ho casi del genere, nel senso che alcuni miei assistiti aderirono con le due rate aprile 2003-aprile 2004. a leggere i post pare che vi sia un buco nella legislazione che riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali, ma a questo punto bisognerebbe focalizzare il momento in cui i benefici della “sanatoria” siano decaduti, anche perché la richiesta del debito originario altro non è (personalissimo mio punto di vista…) che un rigetto della domanda di sanatoria, di cui il contribuente dovrebbe doverosamente essere messo a conoscenza. ciao e buon lavoro.
 
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