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ammortamento di cespiti derivanti da donazione

RE: attenzione

<HTML>Premesso che la legge si esprime diversamente, e io non farei rischiare il cliente, posto che avendo acquisito il bene gratuitamente, non perde niente per effetto della mia indicazione,
segnalo in ogni caso, e per inciso, che gli stessi autori, nel manuale citato affermano : "Sotto il profilo fiscale è da rilevare che anche le disposizioni contenute nel TUIR, ed in particolare quelle concernenti .......... la procedura di ammortamento e i criteri generali sule valutazioni, fanno riferimento al COSTO dei beni.

Mi spiace, Albina.</HTML>
 
RE: x Albina

<HTML>Sono contento della tua saggia ed oculata decisione di non ammortizzare.
In ogni caso la scrittura è Cespite (B II)@ Riserva per beni acquisiti gratuitamente (A VII).</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>ehm scusate se mi permetto...

"Il problema relativo all'acquisizione di beni a titolo gratuito va esaminato sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, occorre individuare quali siano le implicazioni fiscali attinenti ai beni ricevuti gratuitamente. Un'ulteriore questione, che dipende dai risultati raggiunti nell'ambito della prima indagine, attiene invece alla possibilità di attivare sul piano fiscale un procedimento di ammortamento in relazione ai beni strumentali per i quali non è stato sostenuto un costo d'acquisto.

La prima questione va inquadrata nell'ambito dell'art. 55, comma 3, lett. b, D.P.R. n. 917/1986, ove è prevista la rilevanza fiscale dei contributi e delle liberalità in natura. La valorizzazione di tali erogazioni liberali va effettuata a norma dell'art. 9, comma 2, ove è stabilito che i proventi in natura debbono essere valutati in base al valore normale dei beni da cui sono costituiti. Per valore normale "si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso".

Sul piano prettamente operativo è pertanto opportuno, vista la varietà del mercato dell'usato, acquisire adeguate informazioni circa i prezzi mediamente praticati in relazione alla commercializzazione di beni dello stesso tipo o aventi caratteristiche similari.

E' appena il caso di ricordare, inoltre, che il contributo ricevuto, ancorché in natura, partecipa del regime di favore previsto dalla lett. b dell'art. 55, comma 3, consistente nella possibilità, da un lato, di sospendere la tassazione del medesimo sino ad un massimo del 50 per cento del suo valore mediante l'accantonamento in una specifica riserva, e, dall'altro, di ripartire la tassazione della parte non accantonata per quote costanti al massimo in dieci esercizi.

Più delicata è, invece, la questione circa la possibilità di configurare il processo d'ammortamento del bene, giacché per il medesimo non è stato sostenuto un costo d'acquisto.

Al fine di individuare una soluzione convincente è opportuno richiamare la nozione di costo accolta dalla disciplina sul reddito d'impresa nell'ambito dell'art. 76, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986.

In tale disposizione è previsto, tra l'altro, che "il costo è assunto al lordo ... degli eventuali contributi" (lett. a) e che "il costo dei beni rivalutati si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo". In base alle riferite disposizioni, il concetto fiscale di costo risulta più ampio di quello accolto in sede civilistica, potendosi così sostenere che la base ammortizzabile non è circoscritta ai meri esborsi sostenuti per ottenere la proprietà del bene strumentale.

Conseguentemente, rientrano nella nozione fiscale di costo i contributi - non importa se in danaro o in natura - ricevuti da terzi sicché, con riferimento al caso in esame, si deve ritenere che il costo attribuibile al bene ricevuto sia costituito in toto dal bene stesso erogato a titolo di contributo.

La correttezza di tale conclusione è ancora più evidente ove si consideri che, in alternativa alla situazione prospettata, ben potrebbe aversi l'ipotesi di un contributo costituito da una somma di danaro integralmente destinata all'acquisizione del bene strumentale. In tal caso non esiste il minimo dubbio circa la spettanza, da una parte, di un regime di tassazione agevolata del contributo ricevuto (costituzione della riserva e tassazione differita per l'eccedenza) e, dall'altra, di un processo d'ammortamento per il costo sostenuto al lordo del contributo medesimo. Tale impostazione è utilizzabile anche nel caso in esame. Infatti, il procedimento di ammortamento prima delineato può ben essere applicato anche nell'ipotesi in cui il contributo anziché essere in denaro sia in natura e, nel caso specifico, costituito dal medesimo bene.

Si può quindi concludere come segue:

- il bene acquisito gratuitamente costituisce sopravvenienza attiva in base al suo valore normale per la società destinataria della liberalità;

- il valore normale del bene costituisce base ammortizzabile per il beneficiario, a prescindere dal regime fiscale prescelto in ordine alla sopravvenienza attiva in cui si sostanzia il contributo medesimo.

Fonti normative

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 55, 67, 76 "

buon lavoro, ciao...</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>beh io non sto mica invogliando nessuno a comportarsi fiscalmente e civilmente in maniera non consona alle disposizioni vigenti, siam qui anche a confrontarsi e se si vuol a rispondere alle domande poste nel forum che è stato istituito apposta, cmq, ok, si può sempre concludere che potrebbe dar adito a contenzioso il tutto, ma: alla luce di quanto esposto, sulla base del principio contabile n.16, dottrina interpretativa.. e conclusioni a cui si arriva leggendo gli articoli vigenti.. il dubbio che si possa fare c'è...

basti pensare al caso di donazione d'azienda stesso....</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>A parte la obsolescenza del testo citato (cfr. art. 76 Tuir aggiornato), non possiamo confondere tra :
- modalità di rilevazione, che non va fatta in base alle indicazioni fiscali, ma in base a quelle civilistiche, che indicano preferibile la soluzione della riserva, come del resto in casi analoghi ;
- possibilità di ammortamento, che invece di fatto (ai fini della determinazione del reddito imponibile) è basata sulle argomentazioni fiscali, e per le quali numerosi interventi ministeriali passati, oltre che l'interpretazione pura e semplice del testo di legge, magari aggiornato, e infine semplici ragioni di logica, impongono di non praticare.</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>in ogni caso sono i beni immateriali quali l'avviamento che non posson esser spesati se per gli stessi non è stato sostenuto un costo.

di nuovo, buon lavoro.....</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>w il fair value, almeno ci risolverà certi problemi ............</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>bon, ok.... citamele.....
se tu dici che il valore è zero... come lo rilevi civilmente?

bene a riserva=zero?

l'articolo da me riportato era per citare una fonte e portare un esempio...
portami le tue fonti...
so benissimo come van trattati i contributi conto capitale, interessi, fondo perduto... ecc ecc....
voglio dire... si è qui per confrontarsi, non per far polemica... cmq.. per me l'operazione è fattibile (vedi il caso di donazione d'azienda)... se ci son fonti che negano tale ipotesi...ok... ne prendo atto... non c'è nulla di più complicato, in evoluzione, oggetto di risoluzioni, circolari, interpretazioni da parte dello stesso ministero (anche in contrasto tra loro) del nostro sistema fiscale.

Ossequi.
e di nuovo buon lavoro...</HTML>
 
RE: attenzione

<HTML>Sono veramente imbarazzato, non volevo farti arrabbiare così....
buon lavoro anche a te, e scusami.</HTML>
 
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