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Acconti iva ex forfettini

ho chiesto all'agenzia delle Entrate info sull'argomento, dicono che i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento devono provvedere al pagamento dell'acconto IVA entro il 27 dicembre.
vi allego la mia domanda e la loro risposta

Testo richiesta informazioni:
..vorrei sapere se per un contribuente che adotta per il primo anno il regine semplificato, dopo i tre anni di regime forfettino per le nuove attività(388/2000), è dovuto il versamento dell'acconto iva il 27 dicembre 2004. ..ringrazio anticipatam nte....Alessandro Gulisano



Testo risposta:
Gentile contribuente,
la Circolare n. 8 del 26/01/2001 precisa che "a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva". Pertanto, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento devono provvedere al pagamento dell'acconto IVA entro il 27 dicembre. Il calcolo di quest'ultimo può essere effettuato, alternativamente: secondo il metodo storico (acconto pari a 88 per cento del versamento dovuto relativamente all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente); secondo il metodo previsionale (acconto pari a 88 per cento dell'IVA
che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso, per la contabilità mensile, o in sede di dichiarazione annuale, per la contabilità trimestrale); infine, secondo il metodo analitico o effettivo (acconto pari al 100 per cento della liquidazione IVA relativa alle operazioni attive e passive registrate alla data del 20 dicembre dell'anno in corso).
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212/2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente, ai sensi della circ. min. 18/05/2000 n. 99/E, priva, pertanto, di effetti vincolanti per l'Amministrazione.
Cordiali saluti


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Agenzia delle Entrate
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di Salerno
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ma quella era l'ipotesi di decadenza in corso d'anno, per superamento dei limiti per restare nel regime.. nn per l'ipotesi di spiramento del triennio..

pertanto nella sola ipotesi di decadenza si rende applicabile il regime normale

la circolare dice proprio cosi.. nella sola ipotesi di decadenza...

"1.5 decadenza dell'agevolazione

D: Il regime sostitutivo di cui all'articolo 13 delle legge n. 388 del 2000,
prevede al comma 6, l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.
Nel caso in cui il valore dei ricavi previsti venga superato per
oltre il 50 per cento in corso d'anno, il regime agevolato cessa di aver
efficacia a decorrere dall'anno stesso e il contribuente e' assoggettato a
tassazione ordinaria. Si chiede quali siano le conseguenze delle mancata
predisposizione e bollatura dei libri contabili e fiscali e, in particolare,
quali sanzioni verranno applicate sull'I.V.A. non versata in base alle
liquidazioni periodiche e sugli eventuali minori acconti versati sulla base di
un'aliquota piu' bassa.
R: L'articolo 13, comma 3, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, stabilisce
che se i ricavi o i compensi percepiti superano del 50 per cento i limiti
previsti dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, il reddito prodotto,
a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, sara' assoggettato a tassazione
ordinaria.
Pertanto, solo a seguito della decadenza dal regime agevolato e' necessario
adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP e IVA.

se decado, in corso d'anno, rientro nel regime normale e faccio le liquidazioni normalmente..
ma se è passato il triennio nn è decadenza.

ciao
 
C'è un articolo su il sole 24 ore del 08/12/2004 - pag. 26: i soggetti per i quali il 2004 è il primo anno di non applicazione dei regimi sostitutivi, per termine del triennio agevolato o per decadenza dal regime per superamento dei limiti reddituali, possono non pagare l'acconto 2004, in quanto entro il 29/12/2003 erano esonerati dal versamento dell'acconto per lo scorso anno.
 
Anche io ho letto l'articolo del sole del 08/12/04 ma mi rende perplesso perchè non citano alcuna fonte o norma o circolare. Purtoppo inoltre non citano il mio caso ovvero ex forfettino che dall 01/01/04 ha scelto ha rinunciato al forfettino per aderire al regime dei contribuenti minimi.
Qualcuno sa citarmi la norma alla quale fa riferimento il sole del 08/12/2004?
 
Anche io ho letto l'articolo del sole del 08/12/04 ma mi rende perplesso perchè non citano alcuna fonte o norma o circolare. Purtoppo inoltre non citano il mio caso ovvero ex forfettino che dall 01/01/04 ha rinunciato al forfettino per aderire al regime dei contribuenti minimi.
Qualcuno sa citarmi la norma alla quale fa riferimento il sole del 08/12/2004?

[%sig%]
 
...nell'articolo del sole 24 ore non vi è menzione di norme collegate in quanto non occorre citare la norma...difatti applicando il metodo storico ad un regime sostitutivo fino al 2003 che passa ad un regime ordinario per il 2004, non è tenuto ad alcun versamento in quanto manca la base di riferimento per il calcolo dell'acconto...
 
l'articolo riportato sul Sole, presuppone scontata la scelta del metodo storico e dice che i soggetti, per termine del triennio agevolato o per decadenza del regime per il superamento dei limiti reddituali (paragone già fatto dall'ufficio informazione dell'Agenzia e non condiviso), "possono non pagare l'acconto IVA 2004" (l'Agenzia non dà affatto possibilità di scegliere a riguardo, o sbaglio). Se per me è più conveniente il previsionale, pago l'acconto e se no..."posso non pagare"?... E poi?! A parere mio l'articolo confonde l'idee ancor di più! Perchè sarei "forzato" a scegliere un metodo...Nessuno dice nulla a riguardo!? Chiedo scusa se tutto ciò può creare dubbi ancor maggiori, credo che la cosa migliore da fare sia pagare il 20.
Sarei lieto di sapere se ci sono novità.
Grazie
Lorenzo

[%sig%]
 
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