Purtroppo l'ufficio in questo tipo di accertamenti (o, meglio, di rettifica ai fini dell'imposta di registro) può ricorrere al cd. "metodo comparativo" previsto dall'art. 51 c. 3 del DPR 131/86 prendendo ad cazzum un atto notarile di compravendita dove più o meno l'immobile oggetto di compravendita è similare a quello di cui all'atto di compravendita accertato.
Di fronte a questa tipologia di atti ho sempre proposto ricorso dimostrando che i mezzi di prova offerti dall'ufficio erano inidonei a legittimare la pretesa e che (in molti casi) l'avviso di rettifica era illegittimo per difetto di motivazione poiché l'atto preso a comparazione non era allegato a quello notificato nonostante l'ufficio ribadisse che vi era riprodotto il "contenuto essenziale" previsto dalla legge (art. 52 c. 2-bis) DPR 131/86) per cui sotto tale profilo, secondo loro, l'atto era legittimo. Il giudice tributario, naturalmente, era di diverso avviso.
Non ho mai ottenuto l'annullamento dell'atto in mediazione tributaria, figuriamoci se te lo annullano in sede di accertamento con adesione, dove al più la pretesa può essere solo ridotta.
Saluti.