eBook in pdf di 106 pagine sulle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento e sulla disciplina del registro del Ministero della Giustizia
Aggiornato all’art. 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020 che semplifica l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
La Legge n° 3 del 2012, riformata dapprima dall’art. 18 del Decreto-Legge 179/2012 e poi dall’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, disciplina, ai suoi articoli da 6 a 16, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, cioè di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni (vale a dire l’insolvenza, la cui definizione originaria è contenuta nell’art. 5 della Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942, ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), da parte delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, da parte del consumatore, vale a dire, ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”), “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività […] professionale (cioè lavorativa) eventualmente svolta”, e da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).
Queste procedure sono tre:
- l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
- il piano del consumatore
- e la liquidazione del patrimonio del debitore che è alternativa alle prime due ma che ha le stesse finalità.
Segnaliamo che è la prima volta che nell’ordinamento giuridico italiano vengono introdotte delle procedure che possiamo senz’altro definire paraconcorsuali (perché trovano il loro modello in quelle della Legge Fallimentare) applicabili anche al consumatore, come avviene invece da gran tempo nel diritto statunitense. Esse non generano gli effetti che la sentenza dichiarativa del fallimento produce per la persona del fallito anche quando il soggetto a cui si applicano non è un consumatore.
È anche la prima volta che nel nostro ordinamento viene introdotta una procedura diversa dalla liquidazione dell’ente finalizzata a risolvere la crisi da sovraindebitamento, quindi di insolvenza, degli enti privati senza scopo lucro (associazioni, fondazioni, comitati disciplinati dagli articoli da 14 a 42 del Codice Civile), precisamente l’accordo di composizione di queste crisi che esaminiamo nei Paragrafi 2), 3) e 5) di questo studio. Questa procedura permette all’ente sovra indebitato di risolvere la crisi senza doversi sciogliere o estinguere e di continuare la propria attività (lo stesso vale per le imprese che possono utilizzare queste procedure).
La riforma di queste procedure contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 tende ad una semplificazione delle stesse ed introduce, nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, una sub - procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente, vale a dire di quello che non dispone di un patrimonio, che viene incontro a quei debitori meritevoli che non si sono imprudentemente sovra indebitati e non hanno commesso atti in frode ai creditori.
Facciamo notare che il 2° comma dell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 stabilisce che le disposizioni di riforma delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento previste dalla Legge 3/2012 da esso introdotte si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione, la Legge 176/2020 vale a dire al 24 Dicembre 2020.
L’’e-book, nei Paragrafi da 8) a 11), tratta anche la disciplina degli organismi di composizione delle crisi di sovraindebitamento che assistono il debitore in queste procedure, contenuta nell’art. 15 della Legge 3/2012, attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014. In particolare esso tratta la disciplina del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in cui questi enti si devono iscrivere, dei requisiti e della procedura per l’iscrizione, dei requisiti dei professionisti che operano per gli organismi col compito di svolgere la procedura di gestione della crisi, del rapporto fra l’organismo ed il debitore – cliente ed, infine, dei criteri e dei parametri per il calcolo dei compensi e dei rimborsi spese che spettano agli organismi per avere svolto una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Inoltre, segnaliamo che, a partire dal 1° Settembre 2021 la Legge 3/2012 sarà abrogata e sostituita dagli artt. da 65 a 83 e da 268 a 283 del Decreto Legislativo n° 14 del 2019, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” che sostituirà la Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942. Le nuove procedure previste da questo codice sono quelle della ristrutturazione dei debiti, del concordato minore, della liquidazione controllata e della esdebitazione che ci riserviamo di trattare in un successivo e-book.
La nuova disciplina si applicherà alle procedure iniziate a partire dal 1° Settembre 2021, mentre a quelle promosse in data precedente continuerà ad applicarsi quella prevista dalla Legge 3/2012. Riteniamo però probabile, a causa della crisi derivante dalla pandemia di Covid 19 e della riforma delle procedure della Legge 3/2012 contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, che l’entrata in vigore di tutto il Dlgs 14/2019 o delle sole procedure da esso previste per le crisi di sovraindebitamento possa subire un’ulteriore rinvio.
Indice
1. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge n° 3 del 2012: i soggetti a cui si applicano
2. I presupposti di ammissibilità di queste procedure, il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore e il deposito della proposta di accordo o piano
3. L’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
4. Il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento
5. L’esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
6. La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alternativa all’accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore: presupposti ed avvio di essa
7. La liquidazione del patrimonio del debitore: lo svolgimento della procedura. L’esdebitazione del debitore normale e di quello incapiente
8. Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento
9. Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che istituisce il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.): l’articolazione del registro, i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione
10. Gli obblighi dell’organismo verso il debitore – cliente previsti dal D.M. 202/2014
11. I compensi ed i rimborsi spese degli organismi previsti dal D.M. 202/2014
12. Le sanzioni previste dall’articolo 16 della Legge n° 3 del 2012
13. La pubblicazione delle informazioni relative alle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 nel registro delle procedure di insolvenza o di gestione delle crisi istituito dall’art. 3 del Decreto-Legge 59/2016
Appendice legislativa
1. Capo II della Legge n° 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e poi dall’articolo 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020, convertito in Legge n° 176 del 2020)
2. Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
3. Articolo 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012
4. Articolo 28 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942)