“Nuova” CILA per gli interventi relativi al Superbonus - La Circolare del Giorno n. 185 del 10.09.2021
Con il Decreto Semplificazioni (n. 77/2021) è stato sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), dando la possibilità di effettuare gli interventi di cui al Superbonus con la sola presentazione della CILA di cui al medesimo comma 13-ter – c.d. “CILAS” – limitando in questo modo i casi nei quali interviene la decadenza dall’agevolazione.
Risulta quindi possibile, in particolare, un più rapido avvio dei lavori di ristrutturazione in tutte le ipotesi nelle quali sussistono abusi edilizi pregressi (fatta eccezione per gli immobili “totalmente abusivi”), ossia in quelle situazioni nelle quali normalmente non risulta possibile l’inizio dei lavori in conformità edilizia. Grazie alla “nuova” CILA, difatti, si potrà fruire del Superbonus senza alcun timore circa il fatto che, in mancanza della rilevazione di un pregresso abuso, il beneficio fiscale possa essere revocato da parte dell’autorità fiscale.
Per fruire del Superbonus non sarà quindi necessario attestare lo “stato legittimo” dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con maggiore semplificazione dell’iter (non solo) procedurale connesso agli interventi agevolabili.
Indice
- Ristrutturazioni e “stato legittimo” degli immobili
- L’intervento del Decreto Semplificazioni in materia di Superbonus
- Esclusioni dalla CILAS
- Dati da includere nella CILAS
- Cause di decadenza dal Superbonus
- Modello utilizzabile