ACE 2017 per i soggetti IRES - La Circolare del Giorno n. 108 del 22.05.2018
L’Aiuto alla crescita economica (ACE) è disciplinato dalle nuove disposizioni attuative emesse dal decreto del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in vigore dall'11 agosto 2017, che sostituiscono il decreto del 14 marzo 2012.
Con tale Decreto viene meno il passaggio al “criterio mobile” di determinazione della base ACE, per ritornare al criterio originario basato sul calcolo dell'incremento di capitale proprio a partire dalla situazione relativa all'esercizio 2010.
Pertanto, i soggetti indicati dall’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir, ovvero le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti individuano la base ACE 2017 nella variazione del capitale del capitale proprio, data dalla differenza tra gli incrementi e decrementi del patrimonio netto contabile rispetto a quello esistente al 31.12.2010.
L’incremento della base Ace, al netto della c.d. “sterilizzazione dei titoli” e nel rispetto della disciplina antielusiva, deve essere confrontato con il patrimonio netto al 31.12.2017 e, al minore tra i due valori, si applicherà il coefficiente di remunerazione che per il 2017 è pari all’1,6%.