La Circolare del Giorno n. 163 del 3.9.2014
Anche quest’anno, le dichiarazioni fiscali delle società di capitali, che devono essere trasmesse entro il 30.09.2014 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono essere sottoscritte:
- dal rappresentante legale della società (o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale), o da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero;
- dall'organo di controllo (se esistente) che ha redatto la relazione di revisione (anche se cessato nel frattempo dall'incarico).
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità in dichiarazione per i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale, per importi superiori a 15.000 €, i crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive.
Più di recente l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2.9.2014, ha affermato che i professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, per importi superiori a 15.000 €, possono autonomamente apporre il visto senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
Indice
- La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali
- La sottoscrizione del legale rappresentante
- La sottoscrizione dell'organo di controllo
- Compensazione crediti superiori a € 15.000 con visto di conformità
- Il caso: organo di controllo cessato dall'incarico
- Il quadro RO