Il trust interposto - La Circolare del Giorno n. 240 del 05.11.2021
La figura giuridica del trust prevede, per effetto della determinazione da parte di un settlor (disponente), lo sdoppiamento della proprietà di beni, che pervengono in capo a un trustee (gestore), per finalità determinate nell’atto di trust, o a beneficio di qualcuno.
Sotto il profilo tributario, in particolare delle imposte sui redditi, possono configurarsi trust differenziati in ragione della soggettività fiscale, che può essere piena e diretta (in particolare nei trust opachi), oppure simile a quella delle società di persone, con imputazione dei redditi in capo ai beneficiari (trust trasparenti).
Quando il trust non prevede un vero e proprio trasferimento della disponibilità dei beni dal disponente al trustee, oppure ne è prevista la possibilità di revoca da parte del disponente, l’amministrazione finanziaria lo può contestare e disconoscere, in quanto trust “interposto”, secondo le previsioni dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. 600/1973.
Indice
- Quadro generale
- Caratteristiche
- Codice e TUIR
- Trust non residenti
- Presunzione di residenza
- Precisazioni
- Trust esterovestiti
- Sdoppiamento della proprietà
- Trust misti
- Beneficiari del trust trasparente
- Trust interposto
- Interpello
- Trust revocabile
- Esempi
- Fiduciarie e indagini fiscali
- Analogia con il trust
- Trust simulato
- Finalità fraudolenta
- Trust autodichiarato
- Trustee “vincolato”
- Trust e confisca
- Trust estero interposto