Modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica)
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito,“ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (“ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall’art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.
Allegati
- Istruzione per la compilazione della comunicazione integrativa
- Modello di comunicazione integrativa
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di comunicazione
- Provvedimento del 30.01.2026 n. 3882