La Circolare del Giorno n. 109 del 24.05.2012
I terreni agricoli, anche se incolti, scontano l’Imu sempre con l’aliquota ordinaria dello 0,76%, da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente “135”. Sono esenti solo i terreni agricoli situati in collina depressa o in comuni montani, riportati nell’elenco di cui alla C.M. n. 9 del 14.06.1993.
Se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si applicano le seguenti agevolazioni:
- moltiplicatore ridotto pari a 110, anziché 135;
- i terreni compresi in aree edificabili sono considerati agricoli se persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività agricole;
- riduzione della base imponibile per scaglioni fino al valore del terreno di 32.000 €.
I fabbricati rurali perdono l’agevolazione che li considerava esenti dall’Ici, e sono soggetti all’Imu. Quelli strumentali scontano un’aliquota agevolata allo 0,2%, che può essere ridotta fino allo 0,1% da parte dei Comuni.
Queste sono i principali chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18.05.2012, analizzati in questa sede.