Il trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri - La Circolare del Giorno n. 161 del 14.07.2020
I costi per servizi bancari e finanziari sono operazioni esenti secondo la normativa IVA, deducibili in base al principio dell’inerenza. Il loro corretto trattamento dipende dalla territorialità del fornitore di tali servizi.
Se infatti, in caso di istituto bancario o finanziario italiano, le registrazioni e gli adempimenti sono molto veloci, lo stesso non potrà dirsi in caso di fornitore estero.
Quando questi servizi sono forniti da un fornitore territorialmente sito fuori dall'Italia, pur senza implicazioni sulla deducibilità dei costi, il trattamento contabile e fiscale, se non si complica si allunga.
In questo caso periodicamente per ogni fornitore dovrà essere emessa una autofattura cartacea per i servizi resi, con obbligo in capo al committente italiano, relativa registrazione in reverse charge e successivo inserimento in Esteromentro periodico.
Se il contribuente vorrà evitare di trasmettere la Comunicazione delle operazioni transfontaliere, potrà, in alternativa all’emissione cartacea del documento, emettere autofattura elettronica e trasmetterla tramite il sistema di interscambio sdi.
Indice
- I servizi bancari e finanziari
- I servizi bancari e finanziari esteri
- I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Come fare concretamente
- L’autofattura cartacea
- La compilazione dell’esterometro
- L’autofattura elettronica
- Il caso della Fattura UE