Per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore, i genitori devono richiedere l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore al Giudice tutelare.
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- alienazioni;
- ipoteche;
- costituzioni di pegno;
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- scioglimento di comunioni;
- stipulazioni di mutui;
- locazioni ultranovennali;
- transazioni e compromessi;
- riscossione di capitali.
L'Ufficio Giudiziario è il Tribunale o sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore.