Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale e “cram down” - La Circolare del Giorno n. 45 del 17.02.2022
La transazione fiscale rappresenta una possibilità offerta ai contribuenti per risolvere i problemi con il fisco nell’ambito di situazioni di insolvenza. La procedura, nella sua attuale forma, è stata introdotta mediante l’inserimento nella legge fallimentare dell’art. 182-bis, a opera del D.L. 14.03.2005, n. 35 (conv. con modificazioni dalla L. 14.05.2005, n. 80).
Essa trova applicazione nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma – come si dirà – ne è stata promossa un’applicazione “estensiva” ricomprendendo ulteriori procedure volte alla soddisfazione dei creditori, come il concordato fallimentare.
Facendo prevalere le ragioni della prosecuzione dell’impresa e della comparazione con l’alternativa liquidatoria, il legislatore ha previsto che le suddette procedure possano essere omologate dai Tribunali anche in assenza di un voto favorevole da parte dell’amministrazione finanziaria.
Indice
- Transazione fiscale
- Condizioni
- Imposte transabili
- Presentazione della domanda
- Adempimenti dell’ufficio
- Adempimenti dell’ADR
- Versamenti
- Pagamento dilazionato
- Transazione IVA
- Cram down
- Orientamenti dei tribunali
- Valutazione da compiere
- Risoluzione di diritto
- Il nuovo codice
- Crediti privilegiati e chirografari
- Concordato fallimentare