Notifica degli atti: accertamento e contenzioso - La Circolare del Giorno n. 280 del 10.12.2021
La conoscenza degli atti a contenuto impositivo e sanzionatorio e degli atti della riscossione, che causano effetti diretti per i contribuenti, viene garantita attraverso una procedura di formale notifica, finalizzata anche a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Si tratta di un momento cruciale, la cui irregolare esecuzione od omissione si ripercuote negativamente sulle attività da compiere, tradizionalmente gestito in forma “cartacea” e, attualmente, anche in forma digitale (sia nella fase amministrativa che in quella processuale).
Guardando alla procedura tradizionale, anteriore alle più recenti innovazioni, la notifica delle cartelle esattoriali (art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e art. 60 del D.P.R. n. 600/1973) segue le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), secondo le quali l’atto va notificato nelle mani proprie del contribuente, ovvero presso il suo domicilio fiscale, presso il domiciliatario eventualmente indicato o, infine, a mezzo del servizio postale (secondo le regole della legge n. 890/1982).
Indice
- Aspetti generali
- Notifica a società ed enti
- Notifica a mezzo posta
- Decorrenza del termine iniziale
- Irreperibilità
- Notifica allo “sconosciuto”
- Irreperibilità temporanea e definitiva
- Adempimenti necessari
- Nullità e inesistenza
- Insanabilità della nullità
- Conseguenze della nullità
- Notifica tramite PEC
- Accertamenti a mezzo PEC
- Cartella a mezzo PEC
- Contenzioso tributario
- Notifiche “processuali”
- Elezione di domicilio
- Costituzione in giudizio
- Ricevuta
- Memorie e documenti
- Notifica della sentenza
- Deposito