Accertamento esecutivo e riscossione frazionata - La Circolare del Giorno n. 54 del 25.02.2022
Storicamente, la riscossione delle imposte da accertamento tributario presupponeva in ogni caso l’intervento dell’agente della riscossione, incaricato di procedere, previa iscrizione a ruolo. Per quanto riguarda, però, gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA, le innovazioni intervenute nel 2010 hanno reso inutile l’emissione della cartella esattoriale.
Allo stato, quindi, limitatamente a queste tipologie di accertamento, il passaggio intermedio imperniato sulla cartella viene evitato, e l’avviso di accertamento o rettifica viene a costituire direttamente l’atto in base al quale possono essere richieste (con intimazione di pagamento) le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Indice
- Disposizioni di riferimento
- Ambito oggettivo di applicazione
- Precisazioni
- Contributi previdenziali
- Termine per il pagamento
- Contenuto dell’accertamento
- Il procedimento
- Affidamento all’adr
- Rideterminazione successiva
- Tempi previsti
- Affidamento anticipato
- Ricorso
- Ipotesi di sospensione
- Sospensione ex lege
- Sospensione amministrativa
- Riscossione in caso di ricorso
- Misura della riscossione
- Rimborso
- Interessi
- Oneri di riscossione