Visto di conformità per il Superbonus e indicazione delle detrazioni edilizie - La Circolare del Giorno n. 113 del 27.05.2024
L’attuale formulazione dell’art.119, comma 11 del D.L. 34/2020 prevede l’obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso di esecuzione di interventi Superbonus non solo nel caso di cessione/sconto in fattura – quando ancora era possibile – bensì anche nel caso di fruizione in detrazione in dichiarazione dei redditi. Si dovrà dunque porre attenzione al frontespizio della dichiarazione dei redditi per segnalare la presenza di tale visto compilando gli appositi campi.
Per rendere note all’Amministrazione Finanziaria le spese sostenute per gli interventi edilizi, e poter così fruire della detrazione fiscale, in dichiarazione dei redditi dovranno essere compilate:
- le sezioni III e IV del quadro E (modello 730), e
- il quadro RP (nel caso del modello Redditi PF),
secondo le specifiche istruzioni.
Indice
- Premessa
- Visto di conformità per Superbonus in dichiarazione dei redditi
- Interventi di recupero edilizio
- Interventi di risparmio energetico
- Bonus mobili/arredo
- Bonus verde