La Circolare del Giorno n. 96 del 07.05.2013
Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, dal 2012, va considerato esclusivamente il costo complessivo dei beni risultante al 01/01 dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31/12 per i soggetti neo-costituiti); viene meno, quindi, il ragguaglio ai giorni dalla data di acquisto/cessione del cespite.
Ne consegue, quindi, che:
• i beni acquistati in corso d’anno, non rilevano ai fini del plafond, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili nel 2013
• i beni ceduti in corso d’anno, rilevano ai fini del plafond per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell’esercizio.