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Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di descrivere sinteticamente le norme rilevanti sul piano giuslavoristico contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con un’attenzione particolare alle novità recate dal D. Lgs. n. 14/2019 rispetto alla Legge Fallimentare e alle altre normative rilevanti nel caso in discussione.
Le disposizioni del Codice della Crisi e dell’Insolvenza innovano sul punto, prevedendo una disciplina ad hoc – che sino ad oggi mancava, in primis nell’impianto della Legge Fallimentare – a tutela del lavoratore o, in ogni caso, idonea a fornire una regolamentazione del rapporto di lavoro dipendente all’interno dell’impresa in crisi o insolvente, sebbene spesso attraverso la conferma per via normativa di orientamenti interpretativi già emersi o consolidatisi nel tempo.
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Autore: Avv. Benedetta Ravaioli
Avvocato del Foro di Bologna
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
1.. Premessa.
1.1 La posizione contrattuale del lavoratore subordinato a fronte del coinvolgimento del proprio datore di lavoro in una procedura concorsuale, in particolare la liquidazione giudiziale.
1.2. Il trattamento e la graduazione dei diritti di credito del lavoratore, sorti – a vario titolo – verso l’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, oppure verso gli Organi della procedura
1.3 Il trasferimento o l’affitto dell’azienda a terzi in sede concorsuale e la posizione del lavoratore subordinato ivi impiegato.
1.4 I debiti previdenziali ed assistenziali del datore di lavoro coinvolto in una procedura concorsuale ed i meccanismi previsti per la loro emersione.
1.5. I crediti vantati verso il debitore in crisi o in stato di insolvenza da enti pubblici, quali enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti
Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di descrivere sinteticamente le norme rilevanti sul piano penale contenute nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con un’attenzione particolare alle novità recate dal D. Lgs. n. 14/2019 rispetto alla Legge Fallimentare e alle altre normative rilevanti nel caso in discussione.
La disciplina dettata dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza sul punto riprende in larga misura la disciplina già tracciata dalla Legge Fallimentare, mantenendo in gran parte inalterata la struttura di fondo.
Non mancano, tuttavia, talune innovazioni che paiono meritevoli di attenzione e che in questo contributo sono state poste in rilievo.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Autore: Avv. Benedetta Ravaioli
Avvocato del Foro di Bologna
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract
Sommario.
1. Premessa.
2. La precisazione di taluni concetti, tra forma e sostanza.
3. Le novità in tema di procedure di allerta e composizione assistita della crisi
4. Le novità in tema di OCRI.
5. Le novità in tema di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
5.1 Le misure protettive.
6. Le novità in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
6.1 Profili generali di carattere procedurale.
6.2 I piani attestati di risanamento.
6.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
6.4 Il concordato preventivo.
7. Le novità in tema di liquidazione giudiziale.
Il presente contributo ripercorre in termini sintetici l’ultimo intervento normativo, con l’intenzione di fornire al lettore una prima analisi delle novità introdotte.
Il d.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 è intervenuto a distanza di circa venti mesi dalla pubblicazione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza introducendo una serie di integrazioni e modifiche anche di rilievo, che paiono destinate a modificare l’assetto normativo complessivo voluto dal legislatore della riforma.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract
Sommario.
1. Premessa.
2. La precisazione di taluni concetti, tra forma e sostanza.
3. Le novità in tema di procedure di allerta e composizione assistita della crisi
4. Le novità in tema di OCRI.
5. Le novità in tema di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
5.1 Le misure protettive.
6. Le novità in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
6.1 Profili generali di carattere procedurale.
6.2 I piani attestati di risanamento.
6.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
6.4 Il concordato preventivo.
7. Le novità in tema di liquidazione giudiziale.
Il presente contributo esamina il Titolo VII del nuovo Codice della Crisi, recante le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Mancando di recepire i principi contenuti nella Legge Delega n. 155/2017, che, all’art. 15, comma 1, lettera a), auspicava l’applicazione della disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in crisi soggette alla liquidazione coatta, il legislatore della Riforma ha adottato una soluzione di continuità rispetto alla normativa previgente.
Nel coordinamento di norme generali e speciali in materia di imprese soggette alla liquidazione, scompare nel nuovo Codice della Crisi il complesso sistema gerarchico sancito nel previgente art. 194 L.F.
Restano sostanzialmente invariate le disposizioni in materia di apertura della procedura, formazione del passivo e liquidazione dell’attivo, nonché quelle relative ai poteri riconosciuti al commissario liquidatore e al regime autorizzatorio dell’Autorità che vigila sulla liquidazione.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Dott.ssa Giulia Bisogni
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract
Sommario
1. Premessa. Le fonti, le finalità, i presupposti oggettivi e soggettivi.
2. Il rapporto con la procedura di liquidazione giudiziale.
3. L’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.
3.1. Accertamento dello stato di insolvenza anteriore all’apertura della liquidazione coatta.
3.2. Accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta.
4. Gli organi.
5. Il procedimento di liquidazione coatta.
5.1. L’apertura: il provvedimento di liquidazione.
5.2. La formazione dello stato passivo.
5.3. La liquidazione e la ripartizione dell’attivo. La chiusura della liquidazione.
6. Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa.
Le novità in tema di procedure concorsuali alla luce del D.L. 23/2020
Il presente contributo esamina le novità in tema di procedure concorsuali alla luce del DL 23/2020.
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”), c.d. Decreto Liquidità, ha dettato inter alia non marginali disposizioni in ambito concorsuale, destinate ad avere un impatto considerevole sulle procedure concorsuali in essere e su quelle avviate ad esito dell’entrata in vigore dello stesso (9 aprile 2020).
Pur trattandosi di un quadro normativo ancora suscettibile di modifiche all’atto della conversione in legge del decreto, è parso opportuno tracciare una prima analisi delle disposizioni di nuova introduzione.
Per ragioni di completezza il quadro normativo così tracciato deve poi essere integrato – per quanto concerne la disciplina dei termini processuali applicabili alle procedure concorsuali – con una sintetica analisi di talune previsioni già precedentemente introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), c.d. Cura Italia.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract
Sommario.
1. Art. 5 D.L. 23/2020. Il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi
2. Art. 9 D.L. 23/2020. Le disposizioni relative ai termini di esecuzione dei piani di ristrutturazione e delle procedure in corso.
2.1. Il termine di esecuzione delle proposte di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito omologati.
2.2. Il termine di esecuzione delle proposte di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito non ancora omologati.
2.3. La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione del debito.
3. Art. 10 D.L. 23/2020. L’improcedibilità delle istanze di fallimento ed il computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie.
3.1. L’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.
3.2 La richiesta di fallimento presentata dal PM.
3.3 Il computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie e per la dichiarazione di fallimento dell’impresa cessata.
4. Art. 83 D.L. 18/2020. La sospensione dei termini processuali.
La crisi dei gruppi di imprese nelle procedure di risanamento della crisi o dell'insolvenza
Il presente contributo esamina il Titolo VI del nuovo Codice della Crisi, recante le disposizioni in materia di gruppi di imprese in crisi o in stato di insolvenza.
L’art. 2 CCI fornisce talune definizioni rilevanti in materia di insolvenza del gruppo e di individuazione del Tribunale competente.
Saranno oggetto di disamina le norme in materia di piano unico di risanamento e la più articolata disciplina dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo, ove particolare rilevanza assume la previsione di un procedimento unitario per le imprese facenti parte del gruppo, con la facoltà di presentare un piano di concordato misto, che preveda per talune imprese del gruppo la continuità dell’operatività aziendale, per altre la soluzione liquidatoria.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del Foro di Bologna
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract.
Sommario.
1. Premessa.
2. I gruppi di imprese prima e dopo la riforma: un primo confronto.
2.1. I gruppi di imprese nel preesistente quadro normativo.
2.2. Le definizioni di cui all’art. 2 CCI. La competenza del Tribunale in materia di gruppi di imprese.
3. La disciplina dei gruppi di imprese nel CCI.
3.1. Il piano unitario di risanamento.
3.2. Il concordato e gli accordi di ristrutturazione di gruppo.
3.2.1. Il piano di concordato di gruppo.
3.2.2. Il procedimento unitario del concordato di gruppo.
4. La liquidazione giudiziale di gruppo.
4.1. Un unico curatore per una pluralità di comitati di creditori.
4.2. L’individuazione del Tribunale competente.
5. La disciplina dei finanziamenti infragruppo.
Liquidazione controllata del sovraindebitato e l'esdebitazione
Il presente contributo illustra la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dal capo IX del nuovo CCII. Possono accedere tutti i soggetti sovraindebitati, a differenza delle altre due procedure di sovraindebitamento.
E’ una procedura liquidatoria molto simile alla Liquidazione giudiziale prevista per le procedure maggiori, con alcune semplificazioni rispetto alla stessa. Trattasi in sostanza di un mini-fallimento, nel quale svolge un ruolo fondamentale il Liquidatore nominato.
La seconda parte è dedicata all’esdebitazione del debitore meritevole e alla importante novità del CCII dell’esdebitazione a costo zero per il debitore che non può offrire alcuna attività.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Dott. Massimo Negrelli
Dottore commercialista e revisore contabile iscritto all'Ordine di Modena
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
Abstract.
Sommario 1. Premessa
2. La liquidazione controllata del sovraindebitato secondo il CCII
3. Domanda del debitore
4. APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
5. CONCORSO DI PROCEDURE
6. ELENCO DEI CREDITORI, INVENTARIO DEI BENI E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
7. FORMAZIONE DEL PASSIVO
8. AZIONI DEL LIQUIDATORE
9. ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
10. CHIUSURA DELLA PROCEDURA
11. CREDITORI POSTERIORI
12. L’ESDEBITAZIONE SECONDO IL CCII
13. L’ESDEBITAZIONE DI DIRITTO DEL SOVRAINDEBITATO
14. IL DEBITORE INCAPIENTE
Liquidazione giudiziale - Parte ottava
La chiusura della liquidazione
Il concordato
La liquidazione giudiziale delle società
Il presente contributo ripercorre l’ultima fase della procedura di liquidazione giudiziale, ovverosia quella della sua chiusura. Per quanto concerne i casi di chiusura, il CCI ripropone le medesime ipotesi già contemplate dalla Legge Fallimentare.
Resta invariata anche la disciplina della riapertura della liquidazione giudiziale, quando nel patrimonio del debitore sopraggiungano attività che rendano utile tale provvedimento, mentre non è più prevista la possibilità di riaprire la procedura quando il fallito offra la garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il Capo VII del Titolo V del CCI reca la disciplina del “vecchio” concordato fallimentare, di cui è mantenuta la struttura. Un’importante novità riguarda la legittimazione del debitore a proporre la domanda di concordato, riconosciuta solo ove questi sia in grado apportare risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Infine, il Capo VIII, recante la disciplina della liquidazione giudiziale delle società, introduce talune novità in materia di esercizio delle azioni di responsabilità verso gli amministratori da parte del curatore.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del foro di Bologna – Studio Maffei Alberti e associati
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Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
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Luigia Lumia
Abstract.
Sommario.
1. Premessa.
2. La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale.
3. Il concordato nella liquidazione giudiziale.
4. La liquidazione giudiziale delle società.
Liquidazione giudiziale - Parte settima
L'esercizio provvisorio
Liquidazione e ripartizione dell'attivo
Il presente contributo affronta le tematiche dell’esercizio provvisorio dell’impresa e della liquidazione dell’attivo, contenuta nel Capo IV, Sezione I, del Titolo V del CCI, nell’ambito del quale sono introdotte rilevanti novità: così, l’esercizio provvisorio dell’impresa all’apertura della liquidazione giudiziale rappresenta nel nuovo Codice la regola generale; si innova la disciplina del contenuto del programma di liquidazione e il termine per la chiusura della liquidazione passa da due a cinque anni, decorrenti dal deposito della sentenza di apertura della procedura.
Viene invece riproposta nella sostanza la disciplina della vendita dell’azienda o di suoi rami, come prevista dall’art. 105 L.F.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del foro di Bologna – Studio Maffei Alberti e associati
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
Comitato scientifico della Rivista
Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
1. premessa
2. l’esercizio provvisorio e la liquidazione dell’attivo: in particolare, il programma di liquidazione e i nuovi obblighi informativi del curatore
3. la vendita dei beni
3.1. la vendita dei beni: la centralità del portale delle vendite e poteri del giudice delegato
3.2. la ripartizione dell’attivo.
Liquidazione giudiziale - Parte sesta
La verifica del passivo
Il presente contributo propone un raffronto tra le disposizioni in materia di verifica del passivo nell’ambito della liquidazione giudiziale nel nuovo CCI e quelle contenute nella Legge Fallimentare.
Se, da un lato, rimangono sostanzialmente invariate le norme riferite alla fase di apertura dell’accertamento ed alla fase di formazione del progetto di stato passivo; dall’altro lato, subisce una serie di importanti modifiche la disciplina delle impugnazioni.
Infine, è ridotto da dodici a sei mesi il termine massimo per la presentazione di domande tardive, mentre rimane invariata la disciplina della chiusura anticipata della procedura, di cui all’art. 102 L.F., e delle domande di restituzione e rivendica di cui al “vecchio” art. 103 L.F.
Fa parte dell'Abbonamento Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa
Autore: Avv. Filippo Ghignone
Avvocato del foro di Bologna – Studio Maffei Alberti e associati
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare
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Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e Associati
Avv. Giuseppe Leogrande - Studio Maffei Alberti e Associati
Direttore Responsabile
Luigia Lumia
1. Premessa
2. L’accertamento del passivo. L’avviso ai creditori
3. La domanda di insinuazione al passivo
4. Il progetto di stato passivo: formazione, esecutività e comunicazione ai creditori
5. Il sistema delle impugnazioni
6. Le domande tardive
7. I procedimenti di rivendica e restituzione. La previsione di insufficiente realizzo